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Con il permesso di soggiorno rilasciato dall’Italia posso lavorare in altro Paese dell’Unione Europea?

Roma, 4 marzo 2022 – Il permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato dell’Unione Europea (e quindi anche dall’’Italia) non sempre autorizza a lavorare anche negli alti Paesi.

Per quanto riguarda l’Italia, generalmente i cosiddetti permessi “ordinari” ((per lavoro, studio, famiglia, assistenza minore, motivi religiosi, attesa occupazione, asilo..) permettono di svolgere – eventualmente –un’attività lavorativa all’estero solo temporaneamente, senza quindi possibilità di instaurare un rapporto continuativo.

Ciò discende dal fatto che i cosiddetti permessi “ordinari” consentono di permanere negli altri Stati dell’Area Schengen fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi, con possibilità di effettuare solo brevi soggiorni dall’Italia.

Pertanto, se si desidera trasferirsi all’estero occorrerà richiedere apposito titolo di soggiorno nel nuovo Paese, in base alla normativa interna di quest’ultimo in materia di immigrazione.

Unica eccezione è rappresentata dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dal Decreto Legislativo 3/2007, che in attuazione della direttiva 2003/109/CE riconosce permette di lavorare e studiare anche in un Paese diverso da quello che lo ha rilasciato.

Sarà comunque opportuno informarsi presso le autorità dello Stato di nuova destinazione, al fine di verificare che non siano stati imposti limiti a questa tipologia di ingressi o se siano richiesti requisiti particolari (ad esempio: risorse economiche minime, disponibilità di un alloggio o copertura assicurativa).

Se il trasferimento avviene per motivi di lavoro occorrerà produrre un contratto di lavoro oppure documentazione che provi la disponibilità di risorse economiche sufficienti.

Se invece si intende studiare all’estero, con il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, bisognerà provare l’iscrizione ad un determinato corso.

Inoltre è importante ricordare che anche i titolari di permesso di lungo soggiorno hanno l’obbligo di non assentarsi per più di 12 mesi consecutivi dal territorio dell’Unione Europea, pena la revoca del permesso di lungo periodo.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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