Roma, 3 agosto 2022 – Dal 22 giugno 2022 è entrato in vigore il decreto legge 73/2022 (al seguente link) che ha introdotto, tra le altre misure, norme di semplificazione delle procedure di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale. Tali norme riguardano le domande di nulla osta presentate nel 2021 ma anche per il futuro Decreto Flussi 2022.
In particolare il Decreto prevede che entro 30 giorni dall’entrata in vigore vengano rilasciati i nulla osta per tutte le domande presentate nell’ambito del decreto flussi 2021.
Quindi che vengano definite tutte le pratiche per vari motivi sono ancora pendenti. Tali motivi possono essere ad esempio la mancata trasmissione del parere da parte della Questura (su motivi ostativi al soggiorno) o dell’Ispettorato del Lavoro (sui requisiti reddituali del datore di lavoro).
Una volta che la Prefettura avrà chiuso la pratica rilasciando il nulla osta, l’Ambasciata Italiana del Paese in cui si trova il lavoratore dovrà rilasciare il visto di ingresso.
Tuttavia è necessario precisare che l’Ambasciata potrebbe comunque negare il visto sulla base di eventuali elementi ostativi relativi al cittadino straniero, che la Prefettura non aveva sollevato.
Altra novità importante: il nulla osta permette già di lavorare: significa quindi che anche il lavoratore che si trova in Italia irregolarmente sarà di fatto regolarizzato.
Condizioni perché ciò sia possibile: presenza in Italia al 1 maggio 2022, che deve essere dimostrata tramite “rilievi dattiloscopici, dichiarazione di presenza, documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”. Sarà lo Sportello Immigrazione ad accertare presenza a tale data, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno – necessario per il rilascio del permesso di soggiorno- tra datore di lavoro e cittadino straniero.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato