Roma, 24 novembre 2020 – Il decreto 130/2020 non ha apportato alcuna modifica in materia di conversione dei permessi di soggiorno per motivi familiari.
Vale infatti anche per i permessi di soggiorno interessati dal cosiddetto Decreto Sicurezza la norma generale contenuta all’art. 30, T.U. Immigrazione che riconosce il diritto al mantenimento dell’unione familiare dei cittadini stranieri, mediante la conversione se sono soddisfatti i requisiti per il ricongiungimento familiare.
REQUISITI NECESSARI PER LA CONVERSIONE:
essere regolarmente soggiornante;
legame familiare (art. 29, T.U. Immigrazione): essere coniuge / figlio minore / figlio maggiorenne bisognoso di assistenza / genitore a carico di cittadino straniero con permesso della durata di almeno un anno per : asilo, protezione sussidiaria, lavoro, lungo soggiornanti, studio, motivi religiosi, motivi familiari;
reddito minimo del familiare: per il 2020 in 8.966,68 € per un familiare, 11.955,58 per due familiari e a salire;
disponibilità alloggio: necessaria idoneità abitativa rilasciata dal Comune di residenza;
dimostrazione rapporto di parentela: richiesta produzione del certificato di matrimonio / atto di nascita tradotto e legalizzato
In caso di rapporto di parentela fino al secondo grado con cittadino italiano o dell’Unione Europea, il titolare di protezione speciale potrà invece richiedere la carta di soggiorno per familiari di cittadini italiani / dell’Unione, ai sensi dell’art. 10, Decreto Legislativo 30/2007.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
documento identità del familiare / copia permesso di soggiorno;
certificato attestante legame familiare, tradotto e legalizzato da Consolato italiano nel Paese di Origine o munito di Apostille, se l’atto è stato formato all’estero.
certificato /atto rilasciato dal Comune se matrimonio o nascita sono avvenuti in Italia;
certificato di residenza e stato di famiglia
certificato idoneità alloggiativa;
autodichiarazione del familiare circa il mantenimento;
documentazione dimostrante il reddito minimo;
in caso di figli minori: consenso dell’altro genitore;
in caso di figli maggiorenni: attestazione invalidità;
in caso di genitori con meno di 65 anni: documentazione attestante assenza di altri figli nel Paese di origine e prova della vivenza a carico del familiare in Italia, tradotta e legalizzata da autorità consolare italiana nel Paese di origine o munita di apostille;
in caso di genitori con più di 65 anni: ANCHE assicurazione sanitaria o iscrizione al servizio sanitario nazionale.
INOLTRE, PER TUTTE LE IPOTESI:
marca da bollo da € 16,00;
copia del passaporto in corso di validità ;
copia del titolo al soggiorno;
copia del codice fiscale, solo se in possesso;
certificato di residenza oppure – dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato;
bollettino postale di 30.46 € per il permesso elettronico;
bollettino di 40 € per permesso di soggiorno di durata inferiore o pari ad 1 anno ;
bollettino di 50 € per permesso di durata superiore a 1 un anno o pari a 2 anni.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA:
Anche la domanda di conversione di questi permessi dovrà essere inviata tramite Kit postale, mediante compilazione degli appositi modelli.
CHI PUÒ SPEDIRE IL KIT:
La domanda potrà essere inviata esclusivamente dall’interessato, perché l’addetto della Posta dovrà identificarlo tramite il passaporto.
IN QUESTURA OCCORRE PORTARE ALTRI DOCUMENTI?
All’appuntamento assegnato dall’addetto della Posta, bisognerà portare con sé:
- gli originali dei documenti inseriti nel kit;
- originale della ricevuta di spedizione del kit;
- il foglio con assegnazione dell’appuntamento in Questura;
- 4 fototessere del richiedente e dei figli minori di 14 anni da inserire nel permesso;
- passaporto in corso di validità e permesso di soggiorno
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato