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Espulso. Come faccio a rientrare in Italia?

Salve, un mio conoscente cittadino extracomunitario ha subito un espulsione ed ora è tornato nel suo Paese. E’ possibile, per lui, fare rientro in Italia prima della scadenza del divieto?

Espulsione e divieto di rientro in Italia – la normativa
Il divieto di reingresso dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, è disciplinato dall’articolo 13 del T.U. sull’immigrazione (D.lgs. 286 del 1998). Tale divieto, a seguito della riforma intervenuta nel 2011 con il D.L. n. 89 (convertito in legge n. 129 del 2011), opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Per particolari motivi di pubblica sicurezza o ordine pubblico, e comunque qualora lo straniero sia considerato persona socialmente pericolosa, il divieto può essere superiore a cinque anni. Decorso il termine di divieto, lo straniero può rientrare in Italia, purchè lo stesso fornisca la dimostrazione che si è effettivamente allontanato.

Deroghe al divieto di rientro
La legge prevede alcune deroghe, in specifiche e determinate ipotesi, al divieto di reingresso. In alcuni casi, è possibile per lo straniero fare rientro in Italia, anche prima della scadenza del termine imposto dal divieto. E’ bene precisare che si tratta di ipotesi eccezionali ed in alcuni casi temporanee. Vediamole di seguito.

Ingresso a seguito di autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno
In primo luogo, lo straniero colpito da espulsione, può rientrare nel territorio dello Stato con una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. Per richiedere tale autorizzazione, lo straniero deve inoltrare la richiesta attraverso la Rappresentanza Diplomatica italiana presente nel suo Paese. L’istanza che deve essere motivata, va presentata personalmente dallo straniero, e non può essere delegata.
Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni.
Al termine del procedimento, la Rappresentanza Diplomatica informerà lo straniero degli esiti della richiesta ed in caso di esito positivo rilascerà il visto di ingresso allo straniero.

Ingresso per motivi di giustizia
L’articolo 17 del T.U. prevede che lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale possa essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.
In questo caso, l’autorizzazione viene rilasciata dal Questore per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell’imputato o del difensore.
Al termine degli atti processuali per i quali la presenza in Italia dello straniero è necessaria, quest’ultimo dovrà lasciare lo Stato.

Ingresso per ricongiungimento familiare
Il divieto di reingresso non opera nelle ipotesi di ricongiungimento familiare previste dall’articolo 29 del T.U. se l’espulsione, è stata disposta per elusione dei controlli di frontiera o per la revoca o l’annullamento del permesso di soggiorno o per la mancata presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno nel termine prescritto.
In questi casi, se il ricongiungimento, sussistendone i requisiti, viene autorizzato con la concessione del nulla osta da parte della Prefettura, lo straniero espulso può ricongiungersi con i propri familiari.
Se lo straniero per il quale è chiesto il ricongiungimento risulta iscritto nel Sistema Informativo Schengen (SIS), la Questura il cui parere è richiesto per il rilascio del nulla osta, qualora non riscontri motivi ostativi (pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico), rilascia un parere favorevole provvisorio. Il parere favorevole viene comunicato allo Sportello Unico che, informato il richiedente, lo invita ad informare lo straniero da ricongiungere di recarsi presso la Rappresentanza Diplomatica competente per legalizzare la documentazione relativa alla consistenza dei rapporti familiari con lo straniero richiedente. La comunicazione tra la rappresentanza diplomatica e la Questura consentirà la cancellazione della segnalazione SIS e, successivamente, il rilascio del nulla osta e del visto di ingresso.

Ingresso a seguito di autorizzazione del Tribunale dei minori
L’articolo 31 del T.U. prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato. Tale autorizzazione può però essere revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

E’ bene sottolineare che al di fuori delle ipotesi citate, il reingresso illegale dello straniero colpito da espulsione, costituisce reato. Lo straniero che, sebbene sia stato espulso dall’Italia, vi faccia rientro illegalmente, prima della decorrenza del termine di divieto di rientro, può subire sanzioni sia di natura penale che amministrativa.

 

 

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