Sono una colf con regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro da più di dieci anni, mia figlia si deve sposare, ho bisogno di soldi, posso chiedere un’anticipazione sulla liquidazione?
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Roma – 6 luglio 2010 – Si, puoi chiedere un’anticipazione. I datori di lavoro possono anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il Trattamento di fine rapporto (Tfr) nella misura massima del 70% di quanto maturato. Se sussistono più rapporti di lavoro il lavoratore può chiedere a ciascun datore di lavoro la propria quota di Tfr.
La somma deriva da un calcolo: per ogni anno di lavoro viene accantonata una quota che si ottiene dividendo per 13,5 il totale delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di tredicesima ed eventualmente l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
È una somma che viene accantonata ogni anno e poi deve essere rivalutata al 31 dicembre di ogni anno, in base a un coefficiente pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’istat più una maggiorazione fissa dell’ 1,5%.
Il tuo datore di lavoro dovrà corrisponderti a titolo di anticipazione il 70% del Tfr maturato fino al momento in cui chiedi l’anticipazione; in questo caso il coefficiente di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al mese in cui viene pagata l’anticipazione. Per il resto dell’anno il coefficiente Istat si applica, invece, solo sull’importo (al netto delle anticipazioni) che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Ti conviene chiedere l’anticipo presentando una lettera al tuo datore di lavoro e nel momento in cui il tfr ti sarà liquidato conviene farti rilasciare una ricevuta nella quale sono contenuti gli elementi essenziali dell’avvenuto pagamento specificando che il calcolo è stato fatto secondo le regole previste dal contratto collettivo di categoria.
Ricordiamo che il tfr spetta sempre ai lavoratori nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, è una sorta di liquidazione in relazione all’attività di lavoro svolta presso il datore di lavoro.
Avv. Mariangela Lioy