Sono un datore di lavoro, ho presentato domanda per i flussi e finalmente mi è arrivata la convocazione per il ritiro del nulla osta. Quali sono i passaggi successivi per far arrivare il lavoratore in Italia?
Lo sportello Unico per l’immigrazione, esaurita l’istruttoria con esito positivo, convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. In quella sede il datore deve recarsi personalmente portando con sé due marche da bollo da 14,62 (una è quella indicata al momento dell’invio telematico della richiesta), copia del passaporto del lavoratore, copia del proprio documento di identità e richiesta/certificato di idoneità alloggiativa relativo all’immobile presso il quale dimorerà il futuro lavoratore.
Se il datore di lavoro è impossibilitato a recarsi nella sede dello Sportello Unico per il ritiro del nulla osta è prevista la possibilità di delegare un altro soggetto. Occorre però fare una distinzione:
– se si tratta di nulla osta al lavoro domestico è sufficiente una delega semplice, purchè accompagnata da una copia di un valido documento di identità, se si reca allo sportello un parente del datore entro il primo grado (coniuge, figlio, genitore);
– in caso di nulla osta al lavoro subordinato è necessaria una procura notarile
In entrambi i casi nella delega/procura deve essere espressamente indicato che il delegato è autorizzato al ritiro del nulla osta e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro. Si deve tener comunque presente che ciascun Sportello Unico può prevedere una prassi differente pertanto è consigliabile, eventualmente, informarsi preventivamente.
Invio del Nulla osta
Una volta ritirato il nulla osta originale (nonché firmato il contratto di soggiorno) il datore di lavoro deve farne una copia e inviare l’originale al lavoratore nel Paese estero di residenza, questo dovrà infatti recarsi al Consolato italiano per presentare la richiesta di visto di ingresso per lavoro.
Si ricorda che se il lavoratore che deve fare ingresso in Italia è filippino o thai, il datore di lavoro, prima di inviare il nulla osta all’estero, deve provvedere ad una specie di “certificazione”.
La legge filippina richiede, infatti, che sul nulla osta il Consolato delle Filippine in Italia apponga il timbro del POE, cioè dell’Ufficio del Lavoro filippino. Senza tale timbro, da richiedere direttamente presso tale Consolato, il lavoratore otterrà il visto dalla rappresentanza italiana ma le autorità di frontiera filippine gli negheranno l’uscita.
La Thailandia, invece, ha reso la questione più complicata. Una recente disposizione ministeriale ha stabilito che il cittadino che deve entrare in Italia con un visto per lavoro, deve presentare alle locali autorità di frontiera, il contratto di “pre-assunzione”, sottoscritto dal datore di lavoro in Italia e legalizzato dal Consolato thai.
In questi casi il datore di lavoro deve quindi recarsi presso il suddetto Consolato per la legalizzazione del contratto di lavoro e del nulla osta rilasciati dallo Sportello Unico. Il problema sorge quando lo sportello Unico non consegna una copia del contratto sottoscritto al datore di lavoro (anche qui esistono diverse prassi): allora in questi casi o si cerca di avere comunque una “copia conforme” direttamente dallo Sportello oppure si predispone un contratto di lavoro con le medesime condizioni riportate nella domanda, che può rappresentare un impegno del datore all’assunzione del lavoratore.
Ingresso in Italia
Una volta ottenuto il visto di ingresso per lavoro il lavoratore può far ingresso in Italia e, entro 8 giorni tassativi, deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.
Attenzione: se il datore di lavoro, nel momento della ritiro del nulla osta, non ha prodotto il certificato o la richiesta dell’idoneità alloggiativa, il lavoratore deve consegnarla in questa sede, altrimenti lo Sportello Unico non può procedere alla sottoscrizione del contratto e al perfezionamento della pratica.
L’addetto dello Sportello Unico consegna al lavoratore il kit postale già compilato da presentare ad un ufficio postale abilitato e gli prenota un appuntamento presso gli uffici della Questura per i rilievi fotodattiloscopici, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
Il lavoratore deve quindi recarsi personalmente e munito di valido documento di identità in un ufficio postale abilitato (“Sportello amico”) e inviare la busta e i moduli preparati dallo Sportello Unico allegando però in copia: contratto di lavoro, nulla osta, passaporto lavoratore, documento di identità datore di lavoro e codice fiscale, richiesta o certificato di idoneità alloggiativa. Deve inoltre pagare un bollettino di € 27.50 per la stampa del permesso di soggiorno, € 30.00 per il costo della gestione della pratica e portare una marca da bollo di € 14,62.
L’Ufficio postale rilascia una “speciale” ricevuta postale che rappresenta l’unico titolo valido per soggiornare nel territorio italiano fino al rilascio del definitivo permesso di soggiorno, dotata di requisiti di sicurezza e che riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all’ area riservata del sito www.portaleimmigrazione.it per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.
Assunzione
Solo in questo momento il datore di lavoro può procedere alla formale assunzione del lavoratore facendo la comunicazione, almeno un giorno primo dall’inizio del rapporto di lavoro, con modalità telematica e utilizzando esclusivamente il modello UNILAV al Centro per l’Impiego . Se si tratta di lavoro domestico è possibile l’invio del modello unificato anche con altre modalità (fax, raccomandata A/R, consegna a mano, internet).
Avv. Mascia Salvatore