Roma, 18 settembre 2023 – Il lavoratore stagionale proveniente da un Paese extra UE e che abbia fatto ingresso in Italia mediante la procedura dei cosiddetti “flussi” ha i medesimi diritti riconosciuti a tutti i lavoratori, sia italiani che stranieri.
Quindi anche a tale categoria di lavoratori è riconosciuta una tutela previdenziale, ovvero una tutela riconosciuta ai lavoratori contro eventi che possono accadere quali malattie, infortuni, disoccupazione o vecchiaia.
Per i lavoratori stagionali tale tutela è chiaramente limitata ad alcune forme in ragione della durata, più breve, del contratto ma egualmente riconosciuta:
– l’assicurazione contro le malattie;
– l’assicurazione di maternità;
– l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– la pensione, l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Utile sapere inoltre che con riferimento alla pensione di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, a differenza degli altri lavoratori, gli stagionali in caso di rimpatrio potranno richiederla (in base ai contributi versati) solo al compimento dei 65 anni.
Inoltre, questi potranno trasferire i propri contributi nel proprio Paese di provenienza e, in caso di ritorno in Italia, ricostituire la propria posizione contributiva.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato