Roma, 26 febbraio 2021 – Per il cittadino straniero (comunitario o di Paese extraue) che svolge attività lavorativa in Italia operano le stesse norme per il godimento della pensione previste per il lavoratore italiano (versamento dei contributi ed età pensionabile), con piena parità di trattamento tra immigrati e cittadini italiani.
Ma cosa succede se il lavoratore straniero ha lavorato in diversi Stati, europei o estra-Ue, o vuole far ritorno al proprio Paese prima di aver maturato il diritto alla pensione?
Innanzitutto bisogna precisare che in caso di attività svolta in più Paesi operano norme diverse a seconda che:
- Il cittadino straniero abbia lavorato in altro Paese dell’Unione Europea.
- Esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale tra l’Italia e l’altro Stato.
Cittadini che hanno lavorato in Italia e altri Stati dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e in Svizzera. Coloro che hanno lavorato, oltre che in Italia, anche in un altro dei Paesi indicati possono unire i periodi contributivi sia italiani che esteri. I contributi versati all’estero potranno quindi essere sommati a quelli maturati in Italia ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
La pensione, invece, se si desidera richiederla in Italia, verrà calcolata in proporzione ai contributi qui versati.
Esempio: cittadino romeno ha lavorato in Romania, in Ungheria e in Italia: il calcolo dei periodi contributivi ai fini della pensione in Italia potrà essere effettuato sommando i contributi versati anche in Romania ed Ungheria. In questa maniera il lavoratore avrà diritto alla pensione di vecchiaia.
NOTA: bisogna maturare un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione, per poter ottenere la “totalizzazione”, ovvero la somma dei periodi maturati in più Stati.
Il periodo minimo, in Italia e nei paesi europei, è pari a 52 settimane.
CITTADINI DI STATI IN CONVENZIONE CON L’ITALIA
Con taluni stati non appartenenti all’Unione Europea ma con cui l’Italia ha importanti rapporti di emigrazione o da cui provengono flussi migratori, sono invece state stipulate “convenzioni bilaterali di sicurezza sociale”.
Tali patti mirano a regolare alcuni rapporti tra i due Paesi interessati e, tra le previsioni in genere contenute, prevedono la possibilità per i lavoratori che svolgono attività nell’altro Stato di sommare i periodi di contribuzione maturati nei due diversi Paesi.
Al seguente link è possibile visionare le singole convenzioni, per Paese di interesse https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45849
CITTADINI STRANIERI RIMPATRIATI E SUPERSTITI DI CITTADINI RIMPATRIATI
Norme diverse operano per i cittadini di Stato etra-UE e non convenzionato che intendono far ritorno al proprio Paese di origine prima di aver maturato il diritto alla pensione
Infatti, il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale che intenda rimpatriare definitivamente, conserva i diritti ai fini pensionistici MA potrà riscuotere la pensione solo al raggiungimento di una certa età, ora fissata in 66 anni, uguale per uomini e donne (Legge n. 189/2002).
Nota: Al fine di verificare il periodo contributivo necessario per richiedere la pensione, occorrerà considerare se si applica il sistema contributivo ( legato alla totalità dei contributi versati e valido per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995) o retributivo (legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa e usato per chi, al 31 dicembre 1995, aveva almeno 18 anni di contribuzione) e quindi:
- lavoratori assunti prima del 1996: potranno percepire la pensione di vecchiaia a 66 anni, oltre adeguamenti alla speranza di vita, con 20 anni di contribuzione;
- lavoratori assunti dopo il 1996: potranno percepirla a 66 anni, anche se non sono stati maturati 20 anni di contributi.
In caso di decesso del lavoratore rimpatriato i familiari potranno riscuotere la pensione, ma solo se la morte avviene DOPO il raggiungimento dell’età pensionabile.
LAVORATORI STAGIONALI cittadini di paesi terzi
Norme a parte valgono per i lavoratori stagionali, i quali potranno trasferire nel proprio Paese i contributi versati durante il periodo in Italia. Non sarà quindi possibile sommare i periodi contributivi maturati in caso di attività lavorativa in più stati Ue o in Paesi convenzionati con l’Italia, ma in caso di rientro in Italia sarà possibile ricostruire la propria posizione previdenziale.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato