Salve, vorrei sapere quali garanzie ci sono per chi acquista qualcosa che poi non funziona. Che devo fare e a chi devo rivolgermi?
Roma -16 settembre 2011 – Il codice del consumo garantisce e tutela il consumatore dall’acquisto di beni che non risultino conformi a quanto pubblicizzato dal rivenditore o che comunque presentino vizi o difetti che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati.
Il consumatore
Il consumatore è la persona fisica che acquista un bene o usufruisce di un servizio da parte di un’azienda o con un imprenditore ( è consumatore quindi chi si reca al supermercato per fare la spesa, chi acquista una vettura nuova o usata presso una Concessionaria, chi compra elettrodomestici per uso proprio, chi acquista un cellulare e così via). Il consumatore è tutelato solo per il rapporto che ha con un imprenditore. Non è tutelato invece se il rapporto è con altri soggetti privati. Il consumatore non è tutelato se il bene o il servizio acquistato servono all’esercizio di un’attività autonoma da lui eventualmente svolta.
Conformità, qualità e sicurezza
E’ bene sapere che un bene destinato ai consumatori, deve essere venduto rispettando i criteri di conformità, qualità e sicurezza regolamentati sia in sede nazionale che Europea. Un bene è conforme se corrisponde al bene reclamizzato dal venditore, se è in possesso di tutti gli elementi e le caratteristiche descritte (si pensi alle descrizioni pubblicitarie di un prodotto o alle descrizioni sulle etichette). La qualità del bene corrisponde alla idoneità all’uso per il quale il bene è creato. Un bene deve poi essere costruito e assemblato secondo specifiche regole, in modo tal da non metter in pericolo la salute del consumatore.
In Italia la tutela è contenuta nel codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), che regolamenta il rapporto tra cliente consumatore, venditore e produttore di beni di consumo.
La garanzia legale
Quando un bene acquistato da un consumatore presenta vizi o difetti i conformità che lo rendono inutilizzabile o utilizzabile parzialmente, il codice del consumo prevede la cosiddetta garanzia legale, che vale per due anni, cioè la possibilità che un bene difettoso possa essere sostituito o riparato senza spese per il consumatore.
La garanzia si applica a tutti i beni di consumo tranne al gas e all’acqua (nel caso non sia confezionata), all’energia elettrica ed ai beni oggetto di vendita forzata. Non si applica ai beni che siano oggetto di vendita tra privati. La garanzia non si applica se il difetto era conosciuto dal consumatore o riconoscibile prestando un’attenzione media, e ancora non si applica se il difetto o il vizio sono causati da responsabilità del consumatore.
Si applica invece anche ai beni usati con il limite della normale usurabilità (si pensi ad esempio all’acquisto di un’automobile usata. In questo caso la garanzia non opera per tutte quelle parti soggette ad usura per il normale uso dell’auto).
Il bene è considerato difettoso quando non è idoneo all’uso al quale serve abitualmente un bene dello stesso tipo; non è conforme quando non corrisponde alla descrizione fatta dal venditore e non possiede le qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle eventuali dichiarazioni pubbliche (pubblicità, etichette).
Tali vizi o difetti possono presentarsi anche nei beni da assemblare. In caso di bene che necessita di una installazione o di un assemblaggio, la garanzia opera nel caso in cui l’assemblaggio o l’installazione siano effettuati da incaricati del venditore ed anche se eseguiti dallo stesso consumatore in modo sbagliato per istruzioni insufficienti.
Durata della garanzia
La garanzia vale per due anni che iniziano a decorrere dalla data di acquisto o di consegna del bene (è bene quindi sottolineare l’importanza di conservar lo scontrino o la fattura di acquisto). Alcune aziende, offrono garanzie cosiddette convenzionali, che durano più di due anni.
Cosa fare
Quando un bene presenta dei difetti il consumatore ne deve dare comunicazione al venditore, preferibilmente con una raccomandata con ricevuta di ritorno (per avere prova della comunicazione e per agire, in caso di resistenza, nelle sedi giudiziarie).
Il consumatore deve denunciare al venditore entro due mesi dalla scoperta, il difetto o il vizio del bene. Se il difetto si presenta entro 6 mesi dall’acquisto o dalla consegna del bene, si presume che il bene fosse difettoso ed il consumatore non deve fornire alcuna prova. Se invece il difetto si presenta dopo 6 mesi, il consumatore dovrà provare che il difetto era presente al momento dell’acquisto o della consegna.
Quando un bene presenta dei difetti o vizi di conformità o qualità il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene senza spese, oppure, in casi particolari, ad una riduzione del prezzo fino ad arrivare alla risoluzione del contratto.
Qualora la scelta del consumatore risultasse troppo onerosa per il venditore (ossia avente un costo troppo elevato) o impossibile, è possibile richiedere la risoluzione del contratto (si pensi ad esempio ad un auto con un difetto che la rende inutilizzabile).
La riparazione o sostituzione del bene deve essere fatta entro un termine ragionevole, che può dipendere dal tipo di bene. Il termine può essere anche concordato con il venditore. Se il venditore non sostituisce o ripara il bene entro un termine ragionevole, oppure se la sostituzione o riparazione ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, quest’ultimo può richiedere la risoluzione del contratto.
In caso di resistenza da parte del venditore, è possibile dopo la richiesta di riparazione, sostituzione o riduzione dl prezzo, ricorrere all’Autorità giudiziaria.
Si consiglia in questi casi d rivolgersi ad un Avvocato o ad un’associazione dei consumatori.