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Ho un ospite extracomunitario. Cosa devo fare?

Salve oggi è arrivato in Italia un mio amico peruviano che ho invitato per una vacanza di tre settimane. Alloggerà a casa mia. Devo comunicarlo a qualcuno? A chi e come?
24 settembre 2008 – Quando si cede un alloggio (a qualsiasi titolo) a un cittadino extracomunitario o lo si ospita presso la propria abitazione, è necessario darne comunicazione scritta alle Autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore.

L’obbligo di effettuare la comunicazione è espressamente previsto dalla legge e la mancata osservanza comporta l’applicazione di una  sanzione amministrativa a carico del trasgressore che varia da 160 a 1100 euro.

L’art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), infatti, stabilisce che “chiunque” (proprietario, cedente, ospitante italiano o extraue), a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita, cede la proprietà o il godimento di un immobile rustico o urbano posto nel territorio dello Stato a un cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine, deve entro 48 ore comunicarlo per iscritto all’autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione di ospitalità del cittadino extraUE deve essere fatta sempre e a prescindere dalla durata dell’ospitalità, anche 1 solo giorno.

Modalità della Comunicazione

La comunicazione deve contenere:
– le generalità del denunciante (proprietario, locatario, affittuario, titolare di altro diritto reale sull’immobile) cioè il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
– le generalità dello straniero o apolide a cui si dà alloggio o si ospita (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
– gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano (tipo del documento di identificazione, numero del documento, la data e il luogo del rilascio)
– l’indirizzo dell’immobile ceduto o in cui lo straniero è ospitato;
– il motivo per cui è ceduto l’immobile (ospitalità o ad uso abitativo, in comodato, in affitto, in
proprietà).

Alla comunicazione devono essere allegati in copia, tra gli altri, i documenti di identità del denunciante e del cittadino straniero.

La comunicazione può essere:
– presentata personalmente recandosi  entro 48 ore presso gli uffici della Polizia Locale (dove sono reperibili gli appositi moduli). L’incaricato che riceve la comunicazione vi appone la data di ricevimento e ne rilascia una copia all’interessato
– inviata entro 48 ore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento: alla Questura nei Comuni capoluogo di provincia; al Commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comune nei comuni che non sono capoluogo. Fa fede il timbro postale ai fini dell’osservanza dei termini di legge.

Il modulo per la suddetta comunicazione è reperibile presso gli uffici competenti o scaricabile da internet

Rosanna Caggiano

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