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Il mio datore di lavoro è morto. E ora?

Sono un cittadino extracomunitario assunto regolarmente come badante e ho un permesso di soggiorno per lavoro che scadrà tra un anno. Due giorni fa è morto il mio datore di lavoro e non so ancora cosa farà sua moglie. Nel caso continuassi a lavorare per lei devo fare qualche comunicazione? Se invece mi licenzia perderò il permesso di soggiorno?

In caso di morte del datore di lavoro domestico, i familiari conviventi possono decidere di interrompere il rapporto di lavoro (siamo di fronte a un giustificato motivo di licenziamento) oppure subentrargli con una nuova assunzione. In entrambi i casi il lavoratore extraUe non perde il permesso di soggiorno, sempre che vengano effettuati i giusti adempimenti.

Licenziamento
In caso di licenziamento il familiare del deceduto deve comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego utilizzando l’apposito modulo.
Tale comunicazione va fatta entro 5 giorni dal licenziamento e se tardiva è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Il modulo può essere inviato:
– via internet accreditandosi sul
sito del ministero del Lavoro.
– per raccomandata A/R
– via fax
oppure consegnato a mano.

Il Centro per l’impiego, ricevuta la comunicazione, trasmette agli altri enti le informazioni relative al lavoratore. Entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro occorre pagare l’ultimo bollettino relativo ai contributi INPS e indicare nell’apposito spazio la data di cessazione.

I familiari conviventi sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal collaboratore familiare fino al momento del decesso.
Il lavoratore ha comunque diritto ad un periodi di preavviso: 15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità, 30 giorni di calendario oltre i 5 anni.

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali, fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
In questo caso il lavoratore non perde il permesso di soggiorno ma deve recarsi presso il Centro per l’Impiego e iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso. Se trova una occupazione lavorativa prima della scadenza, il rinnovo del permesso di soggiorno verrà fatto sulla base del nuovo rapporto di lavoro. Altrimenti il lavoratore dovrà chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione che avrà la durata di 6 mesi e che verrà rilasciato solo in presenza del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.

Subentro
Se invece i familiari intendono proseguire il rapporto di lavoro dovranno, comunque, effettuare la comunicazione di cessazione (secondo la procedura summenzionata) e instaurare un nuovo rapporto di lavoro, seppure alle medesime condizioni.
Occorrerà presentare al Centro per l’Impiego competente il modulo apposito di comunicazione di assunzione almeno un giorno prima della data prevista per l’inizio del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il modulo può essere inviato:
– via internet accreditandosi
sul sito del ministero del Lavoro
– per raccomandata A/R
– via fax
oppure consegnato a mano.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà inviare entro 5 giorni dall’assunzione il contratto di soggiorno, modulo Q, con raccomandata A/R allo sportello Unico per l’immigrazione.
Il Centro per l’impiego, ricevuta la domanda, trasmetterà i dati ai vari uffici competenti, tra cui l’Inps, che farà pervenire i bollettini per il pagamento dei contributi presso il domicilio indicato nella comunicazione di assunzione.

In questo caso il lavoratore non dovrà fare nessun adempimento e manterrà il proprio permesso di soggiorno fino alla scadenza. Solo in quel momento, ai fini del rinnovo, dovrà produrre copia della documentazione comprovante il nuovo rapporto di lavoro.

Avv. Mascia Salvatore

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