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Impedimenti gravi e rinnovo del permesso per studio

Buongiorno, vorrei esporre una questione. Mio figlio frequenta l’Università in Italia ed ha un permesso per studio. Purtroppo però a causa di gravi problemi di salute non ha potuto sostenere gli esami. Vorrei sapere se c’è la possibilità che il permesso gli venga rinnovato.

 

Le scelte del legislatore
Il permesso di soggiorno per studio è rilasciato ai cittadini stranieri extracomunitari, che vogliono venire in Italia a frequentare un corso di studi.
Il legislatore nel disciplinare l’ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia, ha operato una scelta, limitando il numero massimo degli stranieri da accogliere nel Paese al fine di assicurare loro adeguate condizioni di vita e di lavoro, con l’inevitabile conseguenza del rinvio allo Stato di origine di quelli che non sono in regola, sia in relazione all’ingresso, sia al soggiorno, o nei confronti dei quali siano venuti meno i requisiti che avevano determinato il rilascio del permesso di soggiorno, ovvero di quelli il cui permesso sia scaduto e non ne sia possibile l’ulteriore rinnovo.

La discrezionalità amministrativa
Il venir meno delle condizioni o dei presupposti che legittimano lo straniero alla permanenza sul territorio italiano, nella maggior parte dei casi dà luogo al rigetto o alla revoca del permesso in modo automatico. In determinati casi, però, il legislatore ha lasciato una certa discrezionalità all’amministrazione, nella valutazione e nella ponderazione di fatti o di elementi nuovi, che possono comunque consentire, anche venendo meno determinate condizioni, la permanenza sul territorio dello straniero.

L’impegno e la serietà dello studente straniero
In queste ipotesi rientra anche il permesso di soggiorno per motivi di studio, nell’ambito del quale deve essere preso in considerazione l’impegno e la serietà dello studente nell’affrontare il percorso di studi prescelto. La finalità di tale permesso, è infatti, quella di consentire allo straniero di perfezionare il proprio grado culturale attraverso la frequentazione di corsi volti all’ampliamento delle proprie conoscenze ed alla conclusione del ciclo di studi con profitto e nei tempi prescritti dal corso seguito.
Nel prescrivere quindi determinate condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno, il legislatore, ha cercato di bilanciare l’interesse dello straniero a seguire la propria formazione in Italia, con quello dello Stato di evitare ripetuti rinnovi del titolo di soggiorno, che non corrispondono alla finalità del permesso per studio.
Al fine di evitare i ripetuti rinnovi, il legislatore ha altresì consentito la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, purchè sussistano i requisiti e le condizioni per ottenere un altro titolo di soggiorno. 

Cosa prevede la normativa
Nel caso di corsi di studi universitari, la normativa, prevede il superamento di un numero minimo di verifiche, espletate con successo per ogni anno accademico. In particolare l’articolo 46 del Regolamento di attuazione D.P.R. 394 del 1999, prevede che il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato allo studente che nel primo anno di corso abbia superato una verifica di profitto (un esame) e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto. I permessi non possono però essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.
La normativa detta quindi regole specifiche sul numero di esami da sostenere e sul numero di anni oltre i quali il permesso non può più essere rinnovato.
E’ pur vero però che, nel caso di impedimenti non imputabili allo studente, l’Amministrazione possa fare delle valutazioni di tipo discrezionale, e ponderare la situazione al fine di rinnovare comunque il permesso di soggiorno, sulla base di elementi sopravvenuti favorevoli, come prescritto dall’articolo 5 comma 5 del Testo Unico sull’immigrazione.

La sentenza n. 5762 del 2011 del TAR Lazio
In tal senso si è recentemente pronunciata anche la Giustizia amministrativa (Sentenza TAR Lazio n. 5762 del 2011). I Giudici hanno rilevato che la previsione di un numero minimo di esami da superare è volta ad evitare un uso fraudolento del titolo di soggiorno, la cui finalità è appunto quella di completare un ciclo di studi.
Può però accadere, che sopraggiungano cause di forza maggiore, che oggettivamente, impediscano allo studente di rispettare la prescrizione del numero minimo di esami da sostenere (nel caso di trattato dai Giudici si trattava di un incidente stradale).
In questo caso, qualora, superato l’impedimento, lo studente riprenda con profitto il corso di studi, dovrà essere considerato da parte dell’Amministrazione come circostanza favorevole al rinnovo del permesso in quanto, oltre a quanto previsto in via generale dall’articolo 5 T.U., tale situazione risponde alla finalità per la quale è stato rilasciato il permesso di soggiorno.
 

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