Mia sorella ha bisogno di cure specialistiche che è difficile fare nel nostro Paese, quindi vorrei portarla qui in Italia. È possibile? Come dobbiamo fare?
24 maggio 2016 – Un cittadino straniero non residente in Italia può venire per sottoporsi ad una terapia medica specifica, anche se non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Dovrà però pagare gli interi oneri relativi alle cure mediche alle quali verrà sottoposto.
Sia lo straniero che l’eventuale accompagnatore possono presentare la richiesta per il rilascio del visto d’ingresso per cure mediche. La domanda di visto deve essere presentata al Consolato italiano presente nel Paese di origine dell’interessato oppure alla Rappresentanza Estera delegata nel caso in cui non sia presente quella italiana sul territorio.
Nel caso in cui il richiedente non possa presentare personalmente la domanda per il rilascio del visto e per il permesso di soggiorno, può farlo un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
Alla domanda del visto bisogna allegare:
• Dichiarazione della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, dove lo straniero verrà ricoverato. Nella dichiarazione deve essere specificato il tipo di cura, la data di inizio e la presumibile durata del trattamento.
• Attestazione dell’avvenuto deposito cauzionale alla struttura sanitaria prescelta. Il deposito può essere fatto in euro o in dollari statunitensi e dovrà essere pari al 30% del costo complessivo presumibile della prestazione richiesta.
• Documentazione che dimostra la disponibilità economica necessaria per il pagamento delle spese sanitarie, di vitto e alloggio e del rimpatrio. Nel caso in cui l’interessato non viaggi da solo, bisogna dimostrare la disponibilità economica anche per le spese di viaggio e soggiorno dell’eventuale accompagnatore.
• Certificazione sanitaria che attesta la patologia di cui lo straniero è affetto. Se la certificazione è rilasciata all’estero, dev’essere tradotta in italiano.
Dopo l’ingresso in Italia, sia l’interessato che l’eventuale accompagnatore, possono richiedere il corrispondente permesso di soggiorno direttamente alla Questura competente. Il permesso di soggiorno che viene rilasciato ha una durata pari alla durata del presunto trattamento ed è possibile richiedere il rinnovo finché sia necessario prolungare il soggiorno per la guarigione.
Non è possibile, invece, svolgere alcun tipo di attività lavorativa con questo tipo di soggiorno così come non può essere convertito direttamente in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Infine, il possesso di questa tipologia di permesso non consente al suo titolare di iscriversi al SSN neanche versando i contributi volontari.
D.ssa Maria Elena Arguello