Sono polacca e lavoro come colf da una famiglia. Sono obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi?
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30 dicembre 2008 (ultimo aggiornamento: 24 giugno 2011) – Ogni lavoratore domestico (colf, badante, ecc…) percepisce una retribuzione al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali che vengono versati trimestralmente all’Inps direttamente dal datore di lavoro.
Tali contributi non comprendono però la parte che ciascuna persona è tenuta a pagare a titolo di tasse e imposte per poter usufruire dei servizi che lo Stato offre attraverso i suoi uffici pubblici (Scuole, Ospedali, Comuni, ecc.).
Per la legge italiana, infatti, chiunque percepisce un reddito in Italia, da lavoro dipendente o autonomo, è obbligato, ogni anno, a fare la dichiarazione dei redditi, attraverso la quale si dichiara allo Stato quanto si è guadagnato nell’anno di riferimento. In proporzione al reddito guadagnato si è poi obbligati a pagare le imposte secondo delle percentuali fissate sempre dalla legge. Chiaramente più alto è il reddito più è alto l’importo da versare allo Stato.
La norma fiscale prevede che non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma questo solo se non si supera una soglia stabilita.
Detto ciò, ad una colf/badante che lavori per 365 gg l’anno, spetta per legge uno “sconto” fisso pari all’imposta dovuta fino ad un reddito imponibile di € 8.000,00, in questo caso nulla è dovuto allo Stato e quindi nessuna dichiarazione deve essere presentata. Sussistono però anche altre forme “Sconti”, come figli a carico, spese mediche, ecc. Pertanto se i redditi complessivi di lavoro dipendente, superano il predetto limite, bisognerà controllare, ai fini dell’obbligo di presentazione della dichiarazione, l’insorgere o meno dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e di pagare eventualmente le tasse.
Pertanto le lavoratrici ogni anno dovranno verificare se hanno l’obbligo alla compilazione della dichiarazione dei redditi e al pagamento delle tasse. Tale dichiarazione si chiama modello “UNICO” e deve essere compilata nei mesi di maggio e giugno 2011. Questo vale sia per le lavoratrici di nazionalità italiana sia per quelle di nazionalità estera.
Per fare questa verifica è bene rivolgersi presso commercialisti o CAF, centri di assistenza fiscale, muniti della seguente documentazione:
1) Modello CUD (certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante il reddito percepito nell’anno 2010).
Infatti, il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico prevede che “Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno”. Il datore di lavoro è obbligato, quindi, qualora la lavoratrice lo richieda, a fare questa dichiarazione nella quale venga specificato la retribuzione annuale corrisposta.
2) Codice fiscale della lavoratrice, dell’eventuale coniuge e figli a carico. Per le lavoratrici extra-comunitarie occorre essere in possesso dello stato di famiglia se i figli sono residenti in Italia, oppure di equivalente documentazione rilasciata dal paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano presente nel Paese di origine.
3) Eventuali spese sanitarie sostenute nel 2010 (visite specialistiche, farmaci etc.), spese mutuo prima casa, spese ristrutturazione, spese per attività sportive dei figli, etc.
Il consulente o l’operatore del CAF, esaminando tutta la documentazione, sarà in grado di stabilire se la colf sia obbligata a presentare la dichiarazione e a pagare le imposte (IRPEF) in proporzione al reddito guadagnato nell’anno.
Avv. Mascia Salvatore