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Le trasferte estive del collaboratore domestico devono essere previsto nel contratto? L’esperto risponde

Roma, 7 giugno 2023 – L’eventualità di un trasferimento in altro luogo per un dato periodo anche del collaboratore domestico dovrebbe essere, possibilmente, già indicato nella lettera di assunzione. Tuttavia tale indicazione non è obbligatoria, con la conseguenza che il lavoratore ben potrebbe vedersi fare tale richiesta anche senza previsione in contratto.

Può essere quindi utile sapere alcune cose, al fine di tutelarsi.

Innanzitutto, se al lavoratore domestico viene richiesto di seguire la famiglia o il datore di lavoro anche in altro luogo durante le vacanze, queste dovranno essere individuate in periodo diverso da quello già scelto dal lavoratore o dalla lavoratrice per la propria vacanza.

Inoltre, la previsione o meno di tale possibilità nel contratto di lavoro porta con sé delle conseguenze anche per il datore di lavoro, perché se quest’ultimo se non è stata inserita anche solo in via eventuale questa specifica richiesta di trasferta, sarà dovuto al lavoratore una diaria giornaliera (ovvero una somma aggiuntiva) pari al 20% della retribuzione minima giornaliera.

Invece, se nella lettera di assunzione già era stata indicata la possibilità di trasferta per periodi di vacanza non sarà dovuta alcuna maggiorazione rispetto alla retribuzione già riconosciuta al lavoratore in sede di assunzione.

Comunque è utile sapere che anche per il lavoro svolto in trasferta, valgono le medesime regole con riferimento ai riposi settimanali, agli straordinari nei giorni di riposo o festivi.

Inoltre, il datore di lavoro in questo caso è tenuto a rimborsare (o coprire personalmente) le eventuali spese di viaggio sostenute dal collaboratore domestico.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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