Roma, 15 gennaio 2021 – Con Decreto Legge n. 2/2021 approvato il 14 gennaio (qui consultabile https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;2) il Governo ha disposto la proroga ulteriore dei permessi di soggiorno fino al 30 aprile 2021.
La scadenza dei titoli di soggiorno, già portata fino al 31 gennaio 2021, viene quindi spostata di ulteriori tre mesi, con conseguente possibilità per i titolari di procedere al loro rinnovo dopo tale data.
Qui il testo dell’art. 3 bis co. 3 D.L. 125/2020, modificato dall’art. 5, D.L. 2/2021: “I permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103,commi 2-quater e 2-quinquies,del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data”
Inoltre, analogamente a quanto disposto con precedente proroga del 3 dicembre 2020, sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita’ dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita’ dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato