Roma, 4 gennaio 2021 – La legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2020 (consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg) ha disposto che i permessi di soggiorno e i titoli di cui all’art. 103, co. 2-quater e 2-quinquies del D.L. 18/2020 manterranno la propria validità fino al 31 gennaio 2021.
Quindi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, che il Governo stima di mantenere almeno fino a tale data, saranno ancora validi quei titoli la cui scadenza era prevista tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 e i cittadini stranieri potranno richiederne il rinnovo anche da tale data.
Oltre ai permessi di soggiorno sono inoltre prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita’ dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita’ dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato