Roma, 1 marzo 2022 – In caso di perdita del lavoro, anche per dimissioni, il cittadino straniero può rimanere in Italia per un tempo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile alle condizioni che si diranno, richiedendo il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Tale permesso potrà essere richiesto proprio in quei casi in cui cessi l’attività di lavoro e quindi non si abbia più tale requisito al momento del rinnovo.
Condizione necessaria è che risultare iscritti al Centro per l’impiego; infatti occorre ricordare che entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto lavorativo occorre iscriversi nelle liste di collocamento e dichiarare la cosiddetta “immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”.
In tal modo il cittadino straniero verrà iscritto nelle liste di collocamento per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno o comunque per un periodo non inferiore ad un anno o per tutta la durata delle eventuali prestazioni di sostegno al reddito percepite (ed. indennità di disoccupazione).
Se durante il periodo di attesa occupazione viene reperito un contratto per lavoro subordinato potrà essere rilasciato nuovo permesso per lavoro.
In caso contrario, se il cittadino straniero dovesse essere ancora privo di un lavoro alla scadenza del termine di un anno, il permesso di soggiorno per attesa occupazione potrà comunque essere rinnovato per le annualità successive.
La possibilità di rinnovo del permesso per attesa occupazione è stata riconosciuta dallo stesso Ministero dell’Interno, che con circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016 (al seguente link) ha infatti precisato che la durata di un anno di tale titolo è indicata come “minima”, lasciando intendere come possibile la sua proroga e, inoltre, che in caso di mancanza dei requisiti per il rinnovo del permesso in questione, l’allontanamento del cittadino straniero deve comunque essere valutato tenendo conto della complessiva situazione personale del richiedente.
Quanto ai requisiti di reddito necessari per il rinnovo successivo, si applicano i parametri previsti dall’art. 29, comma 3, lettera b) del T.U. Immigrazione, ovvero dovranno essere considerati anche i redditi eventuali dei familiari conviventi con il richiedente.
Inoltre, eventuali periodi di occupazione durante l’anno, durante i quali vi è stata quindi cancellazione dal centro per l’impiego, sospendono il termine di durata del permesso per attesa occupazione, la cui validità verrà aumentata fino al raggiungimento di un anno complessivo.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato