Roma, 8 novembre 2022 – Il permesso di soggiorno per motivi di studio, ottenuto a seguito di ingresso con il relativo visto rilasciato per frequentare un corso pluriennale o singolo, permette di svolgere attività lavorativa subordinata, ma limitatamente.
E’ infatti possibile, con questa tipologia di titolo, lavorare con contratto fino a 20 ore settimanali, per un totale di 52 settimane in un anno.
Regole diverse valgono invece per coloro che hanno ottenuto alla maggiore età questo permesso a seguito di conversione di un permesso diverso: minore età, motivi familiari a seguito di ricongiungimento familiare ad esempio. In questi casi non vi è alcun limite e il cittadino straniero può lavorare a tempo pieno.
Conversione del permesso per studio in lavoro: come chiederla
Il permesso per motivi di studio può generalmente essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo tramite la procedura del cosiddetto “Decreto Flussi”, programmato annualmente e che prevede delle quote proprio per la conversione di questi titoli di soggiorno.
La domanda, una volta verificata la disponibilità di una quota, dovrà essere presentata allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente.
Anche in questo caso sono previste delle eccezioni, in cui è ammessa la conversione a prescindere dalla disponibilità delle quote:
- In caso di conseguimento in Italia di un titolo (laurea, diploma di specializzazione, dottorato, master..);
- Per i titolari di un permesso di studio che già era frutto di conversione di altro titolo (i minori con precedente titolo).
Anche in queste ipotesi la domanda dovrà essere presentata alla Prefettura di competenza, mediante procedura telematica.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato