È possibile assumere una lavoratrice domestica solo per brevi periodi di lavoro, cioè non in modo continuativo? La mia è tornata suo Paese per un breve periodo e stavo pensando di pagare una sostituta con i voucher (buoni lavoro)…
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Roma – 23 gennaio 2012 – A seguito di una circolare dell’INPS (circolare n. 44 del 24 marzo 2009) sono state chiarite le modalità con far svolgere ad un lavoratore domestico prestazioni di natura occasionale.
Normativa
La normativa di riferimento, fa capo al decreto legislativo n. 276 del 2003 (articolo 70) riformato dal decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008.
L’articolo 70 citato, prevede la possibilità di svolgere attività lavorativa temporanea tra gli altri, anche nel campo del settore domestico.
Questo tipo di prestazioni, sono caratterizzate dai caratteri di discontinuità e non sono riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro.
Requisiti per il lavoro occasionale
Il lavoro svolto dal prestatore deve essere saltuario e non continuativo. Inoltre, per poter essere considerate come occasionali “le attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.”
Caratteristiche
Non potendo queste attività essere fatte rientrare in una specifica categoria lavorativa (tra l’altro le prestazioni di lavoro occasionale non danno luogo alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Inoltre, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro) ai fini retributivi e contributivi, si può fare ricorso ai c.d. voucher (buoni lavoro).
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di disoccupato e non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro. Il datore di lavoro occasionale, gode della copertura INAIL per gli infortuni.
Funzionamento dei voucher
La circolare emanata dall’INPS specifica che il valore nominale di ogni singolo voucher è pari a 10 euro, ma possono essere forniti anche voucher ‘multipli’, del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili..
Per un voucher da 10 euro, il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a 37,50 euro. Il resto della somma è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata (13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.
Per reperire i voucher vi sono più modalità:
– una modalità telematica (voucher telematico). Sul sito dell’INPS (www.inps.it) alla sezione “come fare per” è presente uno specifico link che spiega dettagliatamente come utilizzare i buoni lavoro;
– una modalità che prevede l’acquisto e la riscossione dei voucher presso le sedi INPS.
– presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT. I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili, entro 1 anno dal giorno dell’emissione, presso il circuito dei tabaccai abilitati.
Prima dell’inizio del lavoro accessorio, il datore di lavoro deve comunicare oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali, i dati anagrafici di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione, la date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
La comunicazione può essere fatta attraverso il Contact center dell’INPS (numero vede 803164) oppure presso le sedi INPS.
In caso di mancato utilizzo dei buoni, può esserne chiesto il rimborso sempre rivolgendosi all’INPS e compilando un apposito modulo. Per ogni informazione ulteriore è opportuno segnalare che l’INPS ha istituito dei referenti regionali ai quali poter richiedere tramite e-mail le risposte ad eventuali dubbi. L’elenco delle mail è presente sul sito dell’INPS.
Avv. Andrea De Rossi