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Posso usare la mia patente straniera per guidare in Italia?

Salve, sono un cittadino straniero e mi sono trasferito da poco in Italia. Ho una patente di guida rilasciata dal mio Paese, è valida anche qui?

 

29 marzo 2016 – I cittadini extracomunitari che sono in possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato non comunitario, possono guidare in Italia fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. È necessario, però, che la patente abbia una traduzione giurata, altrimenti il codice della strada prevede una sanzione da 400 a 1.600 euro.

Trascorso l’anno dall’iscrizione anagrafica al Comune di residenza, il cittadino extracomunitario deve essere in possesso di una patente italiana per poter guidare in Italia, altrimenti è prevista la stessa sanzione per chi guida con una patente italiana scaduta: il ritiro della patente e una multa che va da euro 168 a euro 674.

In quali casi si può fare la conversione della patente estera?

Alcuni Stati hanno firmato degli accordi bilaterali con il Governo italiano in merito alla patente di guida, in questo caso è possibile fare la richiesta di conversione della propria patente estera in quella italiana senza dover sostenere particolari esami teorici o pratici. Per fare la domanda di conversione la patente estera deve essere in corso di validità.

• Ad oggi questo è l’elenco dei Paesi che hanno firmato un accordo per la conversione della patente. Se la patente posseduta è convertibile si consiglia sempre di verificare le condizioni previste nell’accordo bilaterale e chiedere comunque maggiori informazioni alla Motorizzazione Civile del luogo di residenza perché l’elenco degli Stati può subire delle variazioni e alcuni accordi possono non valere più.

Ci sono casi anche in cui la conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini e ai loro familiari:

• Canada (personale diplomatico e consolare)

• Cile (personale diplomatico e loro familiari)

• Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)

• Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

 

La domanda di conversione va presentata all’ufficio della motorizzazione del luogo di residenza  utilizzando il modello TT 2112. La procedura prevede anche il versamento, su appositi bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici di motorizzazione, di €10.20 sul conto corrente 9001 e di € 32.00 sul conto corrente 4028. Alla domanda, inoltre, bisogna allegare fotocopia fronte-retro della patente posseduta e 2 fototessere, di cui una deve essere autenticata, e un certificato medico in bollo con fotografia (con relativa fotocopia) rilasciato da un medico abilitato.

Si rammenta che è necessario presentare anche un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. Tale traduzione deve essere certificata dalla rappresentanza diplomatica in Italia dello Paese che ha rilasciato la patente, e deve essere legalizzata dalla Prefettura. Dopo la presentazione della domanda l’Ufficio della Motorizzazione effettua degli accertamenti in merito ai documenti allegati alla richiesta di conversione. Terminata l’istruttoria rilascia al richiedente la patente italiana ma ritira la patente straniera.

 

E se non posso fare la conversione? 

Nel caso in cui la patente estera è stata rilasciata da un Paese che non ha aderito all’accordo di conversione, il titolare deve obbligatoriamente conseguire la patente italiana alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Dopo aver effettuato l’esame teorico e quello pratico l’Ufficio rilascia la patente di guida italiana e ritira quella estera che verrà restituita al Consolato di appartenenza.

Si ricorda che la richiesta di rilascio della patente può essere presentata anche dal cittadino straniero in attesa del primo rilascio del permesso per lavoro o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea

 I titolari di una patente di guida valida rilasciata da uno Stato comunitario possono guidare senza doverla convertire dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Nel caso in cui la patente non abbia un limite di validità, deve essere convertita dopo 2 anni dall’acquisizione della residenza in Italia. È comunque consigliabile richiedere la conversione per facilitare le eventuali procedure di rinnovo o duplicato 

D.ssa Maria Elena Arguello

 

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