Roma, 12 aprile 2021 – Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno ai nuclei familiari che vivono in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza da COVID-19.
Già varato nel 2020 è stato confermato anche nel Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) approvato il 22 marzo, con riconoscimento di ulteriori tre quote per i mesi di aprile e maggio 2021.
DI seguito le indicazioni fornite dall’Inps con Circolare del 01.04.2021, visionabile qui.
Chi può richiedere il Reddito di Emergenza
I destinatari, a domanda, del beneficio, sono:
- I nuclei familiari in condizione di difficoltà, con requisiti sia di reddito che di residenza specificati al comma 1, dell’art. 12 (residenza e reddito di seguito specificati)
- Coloro che tra il 01.07.2020 e il 28.02.2021 hanno terminato di percepire la NASPI o la DIS-COLL (Indennità di disoccupazione)
Rem per i Nuclei familiari: i requisiti
- regolare residenza al momento della domanda. Attenzione: la residenza è richiesta PER IL RICHIEDENTE e non è prevista una durata minima;
- reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a 400/800 euro mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare). Se il nucleo familiare vive in un’abitazione in locazione, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione;
- Isee inferiore a 15.000 euro;
- indennità covid-19: nessun membro del nucleo familiare deve aver percepito indennità Covid-19 previste dal Decreto Legge 41/2021;
- patrimonio mobiliare 2020 (somma dei conti correnti e titoli intestati a ciascun membro della famiglia), non superiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ciascun membro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Nel caso di presenza di una persona con disabilità, il limite è aumentato di ulteriori 5.000 euro.
Incompatibilità con altre misure
Come specificato dall’Inps nella Circolare del 1° aprile, il Reddito di Emergenza destinato al nucleo familiare NON è compatibile con:
a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
b) con le prestazioni pensionistiche, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente con retribuzione lorda complessiva superiore alla
soglia massima di reddito familiare (400/800 euro mensili), che varia a seconda della composizione del nucleo familiare
d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
Beneficiari di indennità di disoccupazione: i requisiti
Il reddito di emergenza può essere richiesto anche da coloro che hanno terminato di percepire tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 l’indennità di disoccupazione (NASPI O DIS-COLL) e non abbiano i requisiti per richiedere il REM ai sensi del comma 1 (come nucleo familiare).
Di seguito i requisiti:
- residenza in Italia al momento della domanda del soggetto che ha terminato di percepire l’indennità di disoccupazione;
- Isee non superiore a 30.000 euro
Incompatibilità con altre misure
Il reddito di Emergenza destinato a coloro che hanno terminato l’indennità di disoccupazione tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, NON è compatibile con:
a) una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
b) prestazioni pensionistiche, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità – alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
c) contratto di lavoro subordinato, alla data del 23 marzo 2021. Eccezione: contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità e contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
d) reddito o pensione di cittadinanza percepiti nello stesso periodo di riferimento.
Tempi e modalità di presentazione domanda
il Rem può essere richiesto all’Inps entro il 30 aprile 2021 esclusivamente on lineattraverso:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (se rilasciato fino al 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU (dichiarazione sostitutiva Unica), tramite cui è possibile richiedere l’ISEE, valida al momento della presentazione della domanda.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato