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Regolarizzazione. Chi non può essere ammesso?

Salve volevo sapere quale limiti ci sono per poter partecipare alla prossima sanatoria dei lavoratori stranieri. Chi non potrà essere ammesso?

30 agosto 2012 – Il d.lgs. 109 del 2012 in vigore dal 9 agosto, attuativo della Direttiva Europea 2009/52/CE, ha previsto delle ipotesi di aggravamento della pena per il datore di lavoro che occupa irregolarmente lavoratori stranieri. Si ricorda infatti, che l’occupazione irregolare di cittadini stranieri è infatti già considerato reato, ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Per consentire ai datori di lavoro di sanare la loro posizione, evitando quindi di incorrere nelle pene previste, il legislatore ha previsto la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari mediante un’apposita domanda che potrà essere fatta dal 15 settembre al 15 ottobre.

Datori di lavoro esclusi
Non tutti i datori di lavoro potranno però regolarizzare la posizione dei lavoratori stranieri da loro impiegati irregolarmente.
La disposizione di legge infatti, prevede delle esclusioni espresse.
In particolare, non potranno presentare la domanda di regolarizzazione quei datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) per:

a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (chi abbia cioè occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari).

Un decreto in via di pubblicazione definisce inoltre dei limiti di reddito. Secondo le prime indiscrezioni,  il datore (persona fisica o impresa) dovrà dimostrare un reddito o un fatturato non inferiore ai trentamila euro. È previsto uno “sconto” per chi mette in regola lavoratori domestici: ventimila euro annui se nel nucleo familiare c’è un solo percettore di reddito, altrimenti ventisettemila. Ovviamente questi tetti salgono se i lavoratori sono più di uno, ma non si applicano ai datori di alvoro non autosufficienti che presentano la domanda di emersione per una badante.

Non potrà inoltre presentare la domanda il datore di lavoro che, a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

Lavoratori stranieri esclusi

Non possono essere ammessi alla procedura prevista i lavoratori stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e per motivi di prevenzione del terrorismo.
b) che risultino segnalati anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Inoltre, si evidenzia ancora che, la disposizione di legge prevede che i datori di lavoro potranno dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione ed avviare una procedura di regolarizzazione verso i cittadini stranieri che: alla data di entrata in vigore del decreto siano occupati irregolarmente da almeno tre mesi; e siano presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente.

Avv. Andrea De Rossi

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