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Regolarizzazione. Convocati, e ora?

Ho fatto domanda di emersione. Quando sarò convocato quali documenti dovrò portare? Roma – 10 novembre 2009 – Salve, ho fatto domanda di emersione per un lavoratore moldavo,  ho verificato la domanda on line e compare la dicitura “convocazione datore di lavoro e lavoratore”, vorrei sapere a chi viene comunicata la data della convocazione e quali documenti  si dovranno presentare?

I datori di lavoro che hanno inoltrato, nel mese di settembre, domanda di emersione per regolarizzare il proprio collaboratore domestico extraue (colf o badante), in caso di accoglimento dell’istanza, riceveranno, presso la propria abitazione, la comunicazione contenente la data dell’appuntamento per la firma del contratto di soggiorno e l’elenco dei documenti da presentare.

La raccomandata viene inviata all’indirizzo che il datore di lavoro ha indicato sul modulo di domanda informatizzato. Solo in alcuni casi gli Sportelli Unici per l’Immigrazione inviano tale comunicazione per e-mail all’indirizzo di posta elettronica specificato dal datore richiedente.

Attenzione
Chi ha compilato erroneamente tali dati o, nel frattempo, ha cambiato alloggio, è tenuto a comunicarlo tempestivamente allo Sportello Unico, con raccomandata A/R, per evitare che la lettera non venga recapitata.
Documenti da presentare alla convocazione
Al momento della convocazione dovranno essere prodotti tutti i documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di legge, cioè quelli indicati nella lettera di convocazione:

–    Originale della marca da bollo i cui estremi sono stati indicati in domanda (chi l’avesse smarrita potrà consegnarne una nuova da Euro 14,62);
–    documento d‘identità del datore di lavoro più due copie dello stesso (i datori di lavoro stranieri dovranno presentare anche la copia della carta di soggiorno o del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o almeno la ricevuta della richiesta);
–    due copie del documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità (passaporto o altro documento equipollente);
–   copia della dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730) in casi di assunzione per addetto al lavoro domestico. In caso di reddito congiunto, il richiedente dovrà presentare oltre alla documentazione fiscale suddetta quella del familiare convivente che integra i redditi;
–  copia della documentazione sanitaria attestante la limitazione all’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro (certificato del medico o dell’ASL);
–   originale del modello F24 attestante il pagamento del contributo forfetario di 500 Euro;
–  stato di famiglia in originale (tale certificato può essere sotituito da un’autocertificaazione del datore di lavoro);
– certificato d’idoneità alloggiativa rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune o Parere igienico-sanitario rilasciato dall’ASL di appartenenza. (originale più fotocopia). Chi non ha ancora ottenuto tale certificato, potrà presentare la ricevuta che ne attesta la richiesta.
–   copia del contratto di locazione/comodato/proprietà (duplice copia), relativo all’alloggio indicato in domanda.

In particolare chi ha presentato domanda per assumere la colf dovrà dimostrare di possedere il reddito minimo previsto dalla legge, cioè 20 mila euro se unico percettore di reddito, 25 mila euro se nella famiglia ci sono più lavoratori e quindi più percettori di reddito. In quest’ultimo caso potranno essere sommati i redditi del nucleo familiare convivente.
N. B.
Il Ministero dell’Interno con una risposta ad una FAQ (la n. 31) ha precisato che se il datore di lavoro raggiunge il reddito di 20 mila Euro non deve integrarlo con quello di familiari conviventi percettori di reddito, poiché il limite di 25 mila Euro è richiesto solo se il datore di lavoro non raggiunge autonomamente la soglia minima suddetta.

Chi ha presentato domanda per assumere una o 2 badanti dovrà dimostrare, con apposita documentazione sanitaria rilasciata dal medico curante o dall’ASL, la sussistenza della limitazione all’autosufficienza della persona da assistere o il suo stato di invalidità  (patologia o handicap) al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extraue (attestabile anche attraverso il certificato di invalidità rilasciato dalle Commissioni Sanitarie). In quest’ultimo caso non è necessario il possesso di un  reddito minimo.

Rosanna Caggiano

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