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Regolarizzazione. Aspetto il permesso di soggiorno, posso uscire dall’Italia?

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Il mio datore ha presentato la domanda di regolarizzazione nel settembre 2012. Ci hanno convocato e abbiamo firmato il contratto di soggiorno alla Prefettura e ho già fatto la richiesta del permesso di soggiorno alla Questura tramite la Posta. Posso tornare nel mio Paese anche se non ho ancora il permesso di soggiorno?

 
24 maggio 2013 – In base alla normativa vigente, gli stranieri che hanno presentato la domanda per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato (così come tutti coloro che hanno richiesto il soggiorno per lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) possono viaggiare a condizione che il viaggiatore sia in possesso di un valido passaporto e delle ricevute postali per la richiesta del permesso di soggiorno nonché l’uscita e il rientro avvengano attraverso una frontiera italiana senza fare scalo negli altri Paesi Schengen. Nel caso in cui l’aereo faccia scalo in Paesi extra Schengen, lo straniero deve informarsi preventivamente presso la Rappresentanza diplomatica del Paese in cui è previsto lo scalo.
 
Detto ciò, tutti coloro che hanno già firmato il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura e che hanno successivamente spedito il mod. 209 assieme alla fotocopia del contratto di soggiorno, delle pagine del passaporto, del codice fiscale, della documentazione dell’alloggio e il certificato di idoneità alloggiativa così come la cessione di fabbricato oltre alla copia del documento d’identità del datore di lavoro alla Questura tramite il kit delle poste, possono usufruire di questa facilitazione.
 
Prima di organizzare il viaggio, però, è buona prassi tener presente che lo stesso giorno che si spedisce il kit di richiesta del soggiorno, lo Sportello Amico della Posta consegna la convocazione per l’appuntamento del fotosegnalamento presso la Questura. L’appuntamento in Questura è fondamentale per il rilascio del permesso di soggiorno e come tale va rispettata la data e orario di convocazione.
 
Si consiglia sempre di portare con sé una copia della documentazione inviate alla Questura mediante il kit delle Poste, in modo tale da poter dimostrare nella frontiera il motivo del soggiorno in Italia.
 
Non è consentito viaggiare in altri Paesi Schengen finché non si sia in possesso di un regolare permesso di soggiorno.
 
Chi, invece, è ancora in attesa della convocazione per presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per il perfezionamento della pratica di emersione, non può viaggiare fuori dall’Italia e rientrare nuovamente visto che l’istanza è ancora in trattamento.  Ciò vuol dire che mentre la ricevuta d’invio della richiesta di emersione è un valido titolo per dimostrare che lo straniero è in attesa di “essere regolarizzato”, lo stesso documento non è un valido titolo di viaggio che consenta allo straniero di viaggiare fuori dal territorio nazionale e di rientrare poi in Italia.
 
 
D.ssa Maria Elena Arguello
 
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