in

Regolarizzazione. Permesso di soggiorno anche se cambio datore di lavoro?

altBuongiorno, ho presentato la domanda di emersione dal lavoro irregolare nel 2012. Ci hanno convocato per la firma del contratto di soggiorno con il mio datore di lavoro, ma lui non può più tenermi alle sue dipendenze. Se io trovo un altro lavoro, posso avere lo stesso il permesso di soggiorno per lavoro subordinato?

12 agosto 2013 – La recente circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno n. 4417 del 10 luglio 2013, specifica che nel caso in cui lo straniero che ha usufruito della procedura di regolarizzazione ma qualora il rapporto di lavoro fosse cessato, se al momento del fotosegnalamento in Questura dimostra di avere un nuovo regolare rapporto di lavoro, portando con sé copia della comunicazione obbligatoria modello UNILAV, in quel caso le autorità possono emettere direttamente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato al posto di quello per attesa occupazione. Questa novità fa parte dell’allargamento delle maglie della procedura di emersione.

Rimane, comunque, la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione per tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per la regolarizzazione ma che per diversi motivi non hanno più un rapporto di lavoro. La Circolare del Ministero dell’Interno n° 7529/2012 specifica la procedura da seguire nel caso si interrompa il rapporto di lavoro relativo alle domande di regolarizzazione presentate in seguito al decreto legislativo 109/2012. Gli scenari ipotizzabili in merito alla cessazione del rapporto di lavoro durante la procedura di regolarizzazione sono state spiegate all’inizio dell’anno. Sia chiaro che il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà delle parti, sia in maniera consensuale o meno. La decisione deve essere comunicata attraverso una lettera che formalizza la fine del rapporto di lavoro.

Si ribadisce, infine, che anche se il rapporto di lavoro si interrompe prima della convocazione dello Sportello Unico per la firma del contratto si soggiorno, le parti sono comunque obbligate a procedere alla firma del contratto di soggiorno per il periodo per il quale lo straniero ha lavorato. Solo dopo la firma, il datore di lavoro non sarà più perseguibile, né penalmente né amministrativamente, per aver occupato irregolarmente un cittadino extracomunitario privo di un titolo di soggiorno nel periodo antecedente all’invio della domanda di regolarizzazione.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Gasparri: “Il buonismo sull’immigrazione genera stragi”

Serracchiani (Pd): “Legge Bossi-Fini non serve, va cambiata”