Ho fatto il ricongiungimento con mia moglie che è appena arrivata in Italia dall’Ucraina. Per l’iscrizione anagrafica il Comune dove sono già residente mi ha chiesto il consenso del proprietario dell’immobile. Perchè?
20 marzo 2015 – L’art. 6 comma 7) del Testo Unico sull’immigrazione (D. Lgs. 286/98) prevede che le iscrizioni anagrafiche dei cittadini extracomunitari siano effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Chiaramente il cittadino extraue deve dimostrare la regolarità del soggiorno ( titolarità di un permesso o carta di soggiorno in corso di validità o ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno) e, qualora la residenza sia richiesta anche per familiari, la documentazione attestante la parentela (atti di nascita, matrimonio rilasciati dalla competenti autorità dello Stato estero, tradotti in lingua italiana e autenticati dai consolati italiani).
Per limitare il grave fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di cui tanto si sente parlare, da marzo 2014, sono state introdotte nuove regole che valgono per tutti.
Per iscriversi all’anagrafe, chiedere per la prima volta la residenza oppure cambiarla, è obbligatorio dimostrare a che titolo di occupa l’appartamento.
Il Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 per contrastare il grave fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili, ha infatti stabilito che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
Quindi i cittadini che vogliono presentare la Dichiarazione di residenza o il cambio di abitazione devono perciò essere in grado di dimostrare a che titolo occupano l’appartamento presso cui chiedono l’iscrizione anagrafica, se in affitto o in comodato, ad esempio.
Nel caso in cui il richiedente la residenza sia persona diversa dal titolare del contratto di locazione/comodato, allora dovrà esibire una dichiarazione di consenso del proprietario, con allegata la fotocopia di un suo documento di identità. Se nell’appartamento sono già residenti altre persone, anche queste dovranno fare la suddetta dichiarazione di consenso.
Si ricorda che, per la presentazione della domanda, è necessario utilizzare l’apposito modulo ministeriale che potrà essere trasmesso con una di queste modalità:
- consegnato direttamente all’ufficio anagrafico del municipio competente;
- tramite Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria
- con lettera raccomandata;
- tramite fax.
In tutti i casi va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e la documentazione a supporto della richiesta.
L’iscrizione anagrafica è immediata qualora il cittadino si presenti personalmente munito di tutta la documentazione necessaria e la residenza anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della richiesta. Negli altri casi, in virtù dell'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012) l’iscrizione anagrafica sarà effettuata nei due giorni successivi al ricevimento della domanda.
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Avv. Mascia Salvatore
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