Mia moglie ed io viviamo in Italia da 3 anni. Mia moglie ha 2 figli del matrimonio precedente. Lei non lavora, solo io. Posso fare la richiesta di ricongiungimento anche se non sono figli miei? Bisogna presentare qualche documento particolare?
10 agosto 2016 – La legge prevede che è possibile fare il ricongiungimento dei figli minorenni del coniuge, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, dia il proprio consenso.
Ciò vuol dire che lo straniero può richiedere il ricongiungimento dei figli dell’attuale coniuge, anche se i minori non sono figli suoi perché nati da una relazione precedente del coniuge. Basta che l’altro genitore sia d’accordo.
I requisiti per il ricongiungimento nella fattispecie rimangono invariati: alloggio idoneo, legame di parentela, reddito congruo proveniente da fonti lecite. A questo elenco bisogna aggiungere, però, il consenso al ricongiungimento da parte dell’altro genitore.
Per dimostrare il consenso dell’altro genitore, bisogna presentare alle autorità italiane una procura notarile o l’autorizzazione all’espatrio dovutamente legalizzata e tradotta. Senza questo documento i minori non potranno ricongiungersi con il genitore soggiornante in Italia.
Infine, anche se il genitore naturale dei minori che risiede in Italia non possiede un proprio reddito, è possibile presentare la domanda al ricongiungimento indicando il reddito del coniuge. È importante, quindi, che il reddito del coniuge sia congruo al minimo richiesto per i casi di ricongiungimento familiare in base al numero di familiari a carico. Bisogna tener presente che all’interno del reddito si calcola sia le cariche familiari presenti in Italia sia quelle per i quali si richiede il ricongiungimento.
D.ssa Maria Elena Arguello