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Ricongiungimento: quali familiari possono venire in Italia e che requisiti sono necessari? L’esperto risponde

Roma, 15 aprile 2022 – Il ricongiungimento familiare permette, ai cittadini stranieri con determinati permessi di soggiorno, di far venire in Italia taluni familiari.

Il Testo Unico Immigrazione indica sia i cittadini stranieri che possono presentare tale domanda (tramite il portale del Ministero al link http://nullaostalavoro.dlci.interno.it/), sia i familiari che possono far ingresso con tale procedura.

I titoli che ammettono il ricongiungimento sono:

  • permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno;
  • permesso per asilo politico;
  • permesso per protezione sussidiaria;
  • permesso per motivi di studio, per motivi religiosi;
  • permesso per motivi familiari;
  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • permesso per attesa cittadinanza.

Familiari che è possibile ricongiungere:

Il ricongiungimento può essere richiesto, da parte dei cittadini extracomunitari, solo per alcuni familiari elencati dall’art. 29

  • coniuge: non deve essere legalmente separato e non deve essere coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante (la legge italiana non ammette bigamia);
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. L’altro genitore, se esistente, deve dare il consenso;
  • figli maggiorenni: solo se a carico e se soffrono di grave invalidità (totale) che rende necessaria l’assistenza del genitore, che si trova in Italia;
  • genitori: devono risultare a carico e non avere nel proprio Paese altri figli
  • genitori ultrasessantacinquenni: anche in presenza di altri figli nel proprio Paese ma impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
  • genitore naturale del minore regolarmente soggiornate. I requisiti di reddito e alloggio possono essere soddisfatti dall’altro genitore del minore già in Italia
  • degli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato

REQUISITI: reddito e alloggio i due parametri di riferimento

Per ricongiungere uno o più familiari di cui all’elenco è richiesto un reddito minimo, che viene fissato ogni anno, pari all’importo dell’assegno sociale.

L’importo aumenta di 3.039,73 euro per ciascun familiare che si intende far venire in Italia.

Per il 2022 il reddito richiesto è fissato da un minimo di 9.119,17 per un familiare a 24.317,80 € necessari per ricongiungere 6 familiari.

Occorre precisare che potrà essere allegato anche il reddito prodotto dei familiari conviventi, se quello del richiedente non dovesse essere sufficiente.

Eccezione: i titolari di status di rifugiato non devono dimostrare nessuno dei due requisiti

L’alloggio: idoneità abitativa e autorizzazione del proprietario dell’immobile

Il richiedente dovrà produrre documentazione, rilasciata dal proprio Comune, che attesti l’idoneità dell’immobile ad ospitare un certo numero di persone e i requisiti igienico sanitari richiesti dalla legge.

Occorrerà inoltre allegare:

  • copia del contratto di affitto, di comodato gratuito o atto di proprietà dell’alloggio;
  • idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria, cioè il certificato comunale attestante che l’alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge e che sia conforme alle norme sanitarie;
  • dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile, se diverso dal richiedente (modello S2);

Nb: in caso di ricongiungimento con un figlio di età inferiore agli anni 14, l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (modello S1).

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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