Mio marito egiziano ha avuto un’espulsione un anno fa prima che ci sposassimo. Posso farlo ritornare in Italia con il ricongiungimento?
27 dicembre 2010 – La legge italiana, attualmente in vigore, prevede la possibilità per il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di ricongiungersi con il familiare extraue, ad esempio il coniuge, precedentemente espulso dal territorio italiano perché sprovvisto di visto di ingresso o di regolare permesso di soggiorno.
In passato chi presentava la domanda di ricongiungimento per un familiare che era stato colpito da un provvedimento di espulsione, riceveva dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, competente ad esaminare la domanda di ricongiungimento, un provvedimento di rigetto. Dal 2007, in virtù di una direttiva europea recepita dalla legge italiana, per una maggior tutela dell’unità familiare, anche lo straniero espulso dal territorio italiano, può rientrarvi prima che sia decorso il periodo di divieto di reingresso previsto nel provvedimento di espulsione, di norma 10 anni.
Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia può chiedere il ricongiungimento familiare se ha i seguenti requisiti:
– la titolarità di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno e rinnovabile per un numero indeterminato di volte (es. permesso per lavoro, per studio o per motivi familiari);
– un reddito sufficiente al sostentamento in Italia in proporzione al numero dei familiari dei quali si vuol chiedere il ricongiungimento;
– un alloggio idoneo attestabile con un certificato rilasciato dal comune di residenza
Chi ha questi requisiti può presentare la domanda di ricongiungimento allo Sportello Unico per l’Immigrazione anche se il familiare che intende far venire in Italia, ad esempio il coniuge o il genitore, è stato espulso. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia solo se rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, da valutare in base ad eventuali reati commessi in Italia.
LA PROCEDURA
Una volta inviata, tramite procedura telematica dal sito del Ministero dell’Interno www.interno.it, la domanda di nulla osta per ricongiungimento familiare nei confronti del familiare espulso, lo Sportello Unico trasmette l’istanza alla Questura la quale verifica la presenza di eventuali espulsioni. Se, nonostante il familiare sia stato espulso, comunque non rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, la Questura emette un PARERE FAVOREVOLE PROVVISORIO.
Lo Sportello Unico, ricevuto il parere favorevole della Questura, invia al richiedente una nota, cioè una lettera con la quale lo invita a comunicare al familiare da ricongiungere di recarsi al Consolato Italiano, per presentare i documentazione attestanti i vincoli familiari. Il coniuge dovrà, ad esempio, portare il certificato di matrimonio.
Il familiare, quindi, dovrà presentarsi in Consolato italiano munito della nota dello Sportello Unico e dei certificati che dimostrano il rapporto di parentela e il Consolato provvederà poi a legalizzare i relativi certificati. Invierà, inoltre, alla Questura italiana e allo Sportello Unico l’ok per procedere al rilascio del nulla osta.
La Questura procederà alla cancellazione dell’espulsione del familiare e lo Sportello Unico alla convocazione del richiedente per la consegna del nulla osta al ricongiungimento familiare.Da quel momento la domanda seguirà l’iter necessario fino al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare da parte dello Sportello Unico.
Avv. Mascia Salvatore