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Salute. Chi ha diritto all’esenzione dal ticket?

Buonasera, sono un cittadino ucraino regolarmente residente in Italia. Vorrei capire quando è possibile non pagare il ticket per le visite o le analisi in ospedale

Roma – 20 luglio 2012 – In Italia, per poter accedere ai servizi sanitari erogati da Ospedali o strutture pubbliche o private convenzionate (visite specialistiche, analisi ambulatoriali, ecc.) è necessario pagare una quota alla Regione, il c.d ticket, che varia in base al reddito percepito nell’anno e alla composizione del nucleo familiare.

La legge, però, prevede che in alcuni casi il cittadino che richiede la prestazione sanitaria, per una specifica situazione personale e/o reddituali , abbia diritto all’esenzione del ticket. I cittadini extraUe o comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, sono equiparati ai cittadini italiani nell’accesso ai servizi sanitari per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket.

Sono previste 4 tipologie di cittadini esenti dal pagamento del ticket per età e per reddito, categorie alle quali è collegato un codice di esenzione.

1)    Cittadini che abbiano meno di sei anni o più di 65 anni, il cui nucleo familiare però non abbia un reddito complessivo superiore a € 36.151,98. Codice E01

2)    Cittadini disoccupati o loro familiari a carico purchè il nucleo familiare non abbia un reddito superiore a euro 8.263,31 (11.362,05 se c’è il coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico). Codice E02

3)    I titolari di pensione sociale (ex assegno sociale) e i loro familiari a carico. Codice E03

4)    I titolari di pensioni al minimo di età che abbiano almeno 60 anni e loro familiari a carico con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 (11.362,05 se c’è il coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico). Codice E04

Si ha diritto, inoltre, all’esenzione del ticket in altri casi specificati dalla legge stesse: per particolari prestazioni in caso di gravidanze a rischio oppure perché portatori di gravi patologie, anche invalidanti.

La procedura
Prima delle recenti modifiche, il cittadino si recava allo sportello con l’impegnativa del medico e in quell’occasione dichiarava, sotto la propria responsabilità di essere esente dal pagamento del ticket. A volte, era necessario recarsi in uno sportello dell’Asl per farsi rilasciare un tesserino di esenzione.

Ora la procedura è cambiata: è lo stesso medico di famiglia (o pediatria) che, sulla base di una lista nominativa accessibile su un sistema interno (Sistema TESSERA SANITARIA), verifica se il paziente abbia diritto all’esenzione e, in caso positivo, riporta sulla ricetta il codice di esenzione.
Solo se il paziente non è in questa lista e pensa di aver diritto all’esenzione,
deve recarsi all’Asl competente e richiedere l’attestato di esenzione, allegando la documentazione fiscale.
L’ obbligo di recarsi comunque allo sportello della Asl competente c’è sempre, invece, per coloro che per il proprio stato di disoccupazione, vogliono usufruire del diritto all’esenzione del ticket.

Si ricorda che il sistema sanitario è di competenza regionale quindi è opportuno, comunque informarsi presso le Asl di riferimento poiché le Regioni stesse possono introdurre modifiche ai requisiti o richiedere ulteriori documenti.

Avv. Mascia Salvatore

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