Salve, sono nato in Marocco e dopo molti anni di attesa sono finalmente diventata cittadina italiana. Mio figlio, oramai maggiorenne, è residente in Italia e vive con me. Gli sta scadendo il permesso per lavoro, c’è un modo per farlo rimanere regolarmente in Italia?
Roma – 23 novembre 2012 – La situazione di suo figlio va inquadrata nell’applicazione del decreto legislativo 30 del 2007 (in attuazione della Direttiva Europea n. 2004/38/CE) che disciplina l’ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini comunitari e dei loro familiari extracomunitari. Per questi ultimi è previsto il rilascio di una carta di soggiorno, subordinato però ad una serie di requisiti, primo tra i quali il rapporto di parentela con il cittadino dell’Unione.
Quali familiari sono considerati
I familiari ai quali può essere riconosciuto il rilascio della carta di soggiorno sono indicati dal testo di legge (articoli 2 e 10 del citato decreto).
In particolare si tratta:
– del coniuge residente in Italia e convivente con il cittadino U.E.;
– del discendente diretto del cittadino U.E. o del coniuge, se minore di 21 anni residente e convivente;
– del discendente diretto del cittadino U.E. e del coniuge, con più di 21 anni se residente, convivente e a carico;
– dall’ascendente diretto (il genitore) di cittadino U.E. e del coniuge, se residente convivente e a carico.
Tra i familiari è ricompreso anche il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante. (Sul punto si segnala l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012 e la circolare del Ministero dell’Interno n. 8996 del 26 ottobre 2012).
La carta di soggiorno per il figlio maggiorenne di cittadino U.E.
Alla luce delle disposizioni, il figlio extracomunitario del cittadino italiano, può richiedere la carta di soggiorno solo se ha meno di 21 anni. Superata questa età, per poter richiedere tale titolo di soggiorno, oltre al requisito della convivenza il figlio deve essere a carico del cittadino italiano. Per essere considerato a carico occorre fare riferimento al reddito eventualmente percepito dal figlio che non deve superare una certa soglia (reddito lordo pari ad € 2.840,51).
La qualità di vivenza a carico, può essere autocertificata dal cittadino italiano, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000. Il familiare U.E. deve comunque dare dimostrazione della disponibilità di reddito adeguato per la presa in carico del figlio.
Nel caso in cui non siano posseduti dal cittadino extracomunitario i requisiti per il rilascio della carta di soggiorno, ricordiamo che il T.U. sull’immigrazione, prevede comunque l’inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, ai quali può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Avv. Andrea De Rossi