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Sono irregolare, posso iscrivere mio figlio a scuola?

Sono un cittadino moldavo senza permesso di soggiorno. Mio figlio ha 6 anni, posso iscriverlo a scuola? Possono denunciarmi perché sono irregolare? 4 settembre 2008 – Lo Stato riconosce al minore la titolarità dei diritti inviolabili, a prescindere dalla nazionalità e dallo status (regolare o irregolare), e ogni decisione che lo riguarda deve tener conto del suo preminente interesse.

La legge italiana prevede il divieto di espulsione del minore straniero (salvo il diritto a seguire il genitore espulso) e gli  riconosce pieni diritti tra i quali anche il diritto allo studio.

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno, pertanto, anche se privi di permesso di soggiorno, possono essere iscritti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado a parità di condizione con i cittadini italiani. La normativa in materia esclude che vi sia un obbligo, da parte dell’amministrazione scolastica, di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge.

I bambini stranieri, per il semplice fatto di trovarsi sul territorio nazionale, sono soggetti all’obbligo scolastico e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia (diritto allo studio, diritto di accedere ai servizi educativi e diritto di partecipare alla vita della comunità scolastica).

L’iscrizione nelle scuole italiane può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno. I bambini stranieri vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti disponga l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento scolastico del Paese di provenienza dello studente, accertamento della preparazione e titoli di studio eventualmente posseduti dall’alunno).

Qualora l’alunno straniero fosse privo di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, il genitore sotto la propria responsabilità ne autocertifica le generalità dichiarando i suoi dati anagrafici. In tal caso il minore viene iscritto con riserva (art. 45 del D.P.R. 394/99).

L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dall’alunno il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione, sciogliendo così la riserva al termine dell’obbligo scolastico.

L’iscrizione scolastica con riserva, però,  non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio nazionale, né per il minore né per i genitori.

Rosanna Caggiano

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