Buongiorno, sono un cittadino Senegalese, vivo in Italia da tre anni, sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro dipendente. Sono sposato ho un bambino di appena quattro mesi mia moglie è casalinga, volevo sapere se ho diritto a dei riposi giornalieri per accudire il mio bambino.
26 ottobre 2009 – La risposta alla sua domanda è affermativa, il genitore lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri, durante il primo anno di vita del bambino, anche quando la madre è una casalinga.
È proprio di qualche giorno fa una circolare dell’inps, la n. 112 del 15 ottobre 2009, che chiarisce proprio questa particolare situazione, infatti, l’art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri anche “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”,cioè nel caso di lavoratrice autonoma intesa come artigiana commerciante etc, e non chiarisce, infatti, se si può applicare questa norma anche nel caso di madre casalinga. Si era diffuso quindi il convincimento che il padre potesse usufruire dei riposi giornalieri, meglio noti come permessi per allattamento, solo nel caso di madri che svolgono o lavoro dipendente o autonomo .
In seguito anche a varie pronunce giurisprudenziali amministrative si è andato affermando un nuovo orientamento, secondo quanto stabilito anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4293/2008, bisogna ricomprendere anche “la madre non lavoratrice dipendente” quindi la lavoratrice casalinga, “la nozione di lavoratore assume significati diversi secondo i numerosi settori dell’ordinamento che considerano la figura della casalinga come lavoratrice” e che nell’interpretazione dell’articolo 40 del Testo unico, la normativa è “rivolta a dare sostegno alla famiglia e alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall’art. 31 della Costituzione”.
L’inps con la circolare ha voluto chiarire che il padre può usufruire dei riposi giornalieri anche in caso di madre casalinga. I permessi sono fruibili nel primo anno di vita del bambino pari a due ore nel caso di orario superiore alle 6 ore giornaliere di lavoro. Il riposo e’ di un’ora soltanto quando l’orario giornaliero di lavoro e’ inferiore a sei ore. Il padre lavoratore dipendente può usufruire dei riposi giornalieri anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche …). In questi casi il padre deve documentare questi impedimenti.
La circolare inoltre spiega che se il padre lavoratore ha usato ferie e permessi per accudire il bimbo potrà chiedere, entro un anno dalla fruizione, al datore di lavoro ed all’Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri. E’ utile ricordare che per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi giornalieri è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Mariangela Lioy
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