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Sono un cittadino Ue. Come faccio a votare alle Comunali?

Buongiorno, sono un cittadino romeno, vivo a Genova. A maggio si voterà per le elezioni comunali, posso partecipare anche io?

Roma – 24 febbraio 2012 – I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale) e per i membri dei consigli di circoscrizione. Possono inoltre candidarsi ed essere eletti (elettorato passivo), tranne che per le cariche di sindaco e vicesindaco.

Come esercitare il diritto di voto
Per esercitare il diritto di voto è necessaria l’iscrizione nelle Liste Elettorali Aggiunte, previa presentazione di domanda presso gli uffici del comune di residenza.

Requisiti
Per poter esercitarel’elettorato attivo e passivo è necessario avere compiuto, entro il giorno fissato per la votazione, 18 anni di età; essere cittadino di un Paese dell’Unione Europea; essere residenti nel Comune dove si vota; godere dei diritti politici.

Elezioni Comunali e Circoscrizionali

L’art. 40 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che: “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato”.
Il D. Lgs. n. 197/1996, in attuazione alla Direttiva 94/80/CE, ha stabilito le modalità d’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle Elezioni Comunali e Circoscrizionali per i cittadini membri dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
Formalità
Il cittadino comunitario residente in Italia che voglia partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune e della circoscrizione nella quale risiede deve presentare al sindaco del comune di residenza una richiesta di iscrizione alla lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.
La domanda d’iscrizione può essere presentata direttamente agli uffici comunali senza che la sottoscrizione sia soggetta ad autenticazione, essendo apposta in presenza del dipendente comunale addetto. In alternativa, la domanda può essere spedita mediante raccomandata. In quest’ultimo caso alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
Termini di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata in ogni tempo, ma il termine ultimo è di 40 giorni prima della data prevista per la consultazione elettorale.

Contenuto della domanda
Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la cittadinanza;
b) l’attuale residenza, nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
c) la richiesta d’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
L’iscrizione  nelle liste elettorali aggiunte  consente ai cittadini  dell’Unione l’esercizio del diritto di voto per l’elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti.
Il  comune, compiuta l’istruttoria necessaria a verificare l’assenza di cause ostative, provvede a:
a) iscrivere i cittadini dell’Unione nell’apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all’approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
b) comunicare agli interessati l’avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l’organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine. Precisamente, contro le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte d’Appello con un semplice ricorso redatto in carta semplice. La sentenza della Corte d’Appello può essere impugnata con il ricorso in cassazione.

 

Durata d’iscrizione della lista elettorale aggiunta
I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell’apposita lista  aggiunta,  vi  restano  iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio.

Eleggibilità
Il cittadino di altro Stato membro dell’Unione può presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale con la possibilità di essere nominato componente della giunta del comune. È esclusa la candidatura alle cariche di sindaco e la nomina a vice sindaco.
I cittadini dell’Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono  produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta  per i cittadini italiani:
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
b)un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all’ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

Durata d’iscrizione della lista elettorale aggiunta
I  cittadini  comunitari, inclusi nell’apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio.

Tessera elettorale
Ottenuta l’iscrizione nella Lista Elettorale Aggiunta, l’ufficio consegnerà al richiedente, presso la propria residenza anagrafica, la tessera elettorale che costituisce un documento permanente che deve essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione alla quale il cittadino comunitario potrà esercitare il diritto di voto. Nella tessera elettorale è indicato il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato.

La tessera è valida fino all’esaurimento dei diciotto appositi spazi per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

Esauriti i diciotto spazi a disposizione occorre proporre la domanda di rinnovo della tessera elettorale personale agli uffici del comune di residenza.

La tessera elettorale è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati che debbano spostarsi in occasione delle votazioni.

In caso di cambio di residenza in altro Comune, la tessera elettorale dovrà essere sostituita da una nuova rilasciata dal nuovo Comune di residenza. Nel caso di cambio d’indirizzo all’interno dello stesso Comune di residenza, viene inviato al domicilio dell’elettore, a mezzo posta, un’etichetta adesiva da apporre nell’apposito riquadro della propria tessera elettorale.

Nel caso di deterioramento della tessera, ne sarà emesso un duplicato previa domanda e consegna della tessera originale deteriorata. In caso di smarrimento o furto si può richiedere un duplicato previa domanda corredata, nel primo caso, da dichiarazione di smarrimento, e da denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato) in caso di furto.

Per l’esercizio del voto è necessaria l’esibizione del documento di riconoscimento.

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