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Sono una cittadina comunitaria ma non ho i requisiti per l’iscrizione della residenza, posso ricevere cure in Italia non avendo la tessera sanitaria?

Roma, 18 ottobre 2021 – La legge italiana riconosce le cure ospedaliere (ad esempio con accesso al pronto soccorso) ed ambulatoriali essenziali ed urgenti a tutte le persone presenti sul territorio, compresi (oltre che i cittadini extracomunitari irregolari) i cittadini comunitari:

  • Il cui Paese di origine non garantisce una copertura per le cure in Italia;
  • Che non abbiano i requisiti (reddito) per l’iscrizione della residenza in Italia;

Per cure urgenti si intendono quelle cure che non possono essere differite senza un pericolo per la vita o senza un danno per la persona che ne ha bisogno.

Le cure essenziali, invece, sono considerate quelle prestazioni (sia terapeutiche che di natura diagnostica) relative a malattie / patologie che, pur non pericolose nel breve periodo, possono comportare nel tempo un danno grave per la salute della persona

Inoltre, sono garantite ai cittadini comunitari con questi requisiti altre prestazioni essenziali a tutela: della maternità, dell’infanzia, le vaccinazioni, la cura delle malattie infettive, le prestazioni dei Servizi per le Tossicodipendenze e quelle dedicate ai soggetti affetti da HIV.

Tutte queste prestazioni possono essere erogate mediante il rilascio di una tessera apposita, che di fatto sostituisce la tessera sanitaria in possesso dei cittadini italiani e gli stranieri regolari: la ENI (Europeo Non Iscritto).

Al momento della richiesta – presso la ASL di competenza o direttamente in ospedale in caso di accesso per urgenze – sarà necessario esibire un documento d’identità e la dichiarazione di indigenza, per certificare indisponibilità economica.

Con tale documento viene attribuito al richiedente un codice individuale valido 1 anno rinnovabile con il medesimo numero.

L’ENI non dà diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, quindi alla scelta del cosiddetto medico di base o al pediatra di famiglia.

Se dichiara la condizione di indigenza, il cittadino comunitario dovrà pagare il solo importo del ticket, ad eccezione delle prestazioni: rese in caso di accesso urgente in pronto soccorso, ai minori di 14 e alle donne in gravidanza, per determinate malattie

Invece, i cittadini comunitari che non sottoscrivono dichiarazione di indigenza, potendo sostenere le spese, avranno l’obbligo di pagare le prestazioni – anche urgenti ed essenziali – di cui hanno goduto.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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