Sono un cittadino albanese di 21 anni e frequento l’università a Roma. Sono qui con un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio: posso fare qualche lavoretto, anche part time, per mantenermi?
Roma – 25 agosto 2008 – La legge italiana riconosce ai cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per studio la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato, ponendo però alcune limitazioni.
L’art. 14 del DPR 394/99, al comma 4 stabilisce infatti che: “Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.”
Lo studente straniero può, quindi, lavorare solo come dipendente (non potrà avviare un’ attività autonoma), ma il suo contratto non deve superare il limite di ore previsto dalla legge, ad esempio può lavorare part time (20 ore settimanali) per 12 mesi o a tempo pieno (40 ore settimanali) ma solo per un massimo di 6 mesi.
L’assunzione di uno studente straniero, inoltre, esonera il datore di lavoro dall’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno (modello Q), come espressamente stabilito dal Ministero dell’Interno nella circolare del 25 ottobre 2005.
Per lavorare per più di 1040 ore l’anno, o per avviare un’attività di lavoro autonomo, è necessaria la conversione del permesso di soggiorno per studio in un permesso per lavoro subordinato (se si ha un’offerta di lavoro) o autonomo, possibile solo in seguito alla pubblicazione del decreto flussi (cioè il decreto con il quale il Governo, ogni anno, stabilisce la quota massima di cittadini stranieri residenti all’estero, autorizzati a venire in Italia per motivi di lavoro).
Tale decreto, infatti, riserva alcune quote alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro.
Solo per gli studenti stranieri che conseguono la laurea in Italia, e per quelli regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, la legge prevede delle eccezioni, riconoscendo loro la possibilità di convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro al di fuori delle quote decreto flussi.
In tutti gli altri casi la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio deve essere richiesta allo Sportello Unico della Prefettura mediante la presentazione di una domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato o autonomo.
Attenzione: La domanda può essere inoltrata allo Sportello Unico della Prefettura, tramite la nuova procedura telematica (collegandosi al sito del Ministero dell’Interno), solo successivamente alla pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.
Rosanna Caggiano