Sono italiano e sposato con una ucraina che deve rinnovare la carta di soggiorno UE ma non conviviamo insieme per motivi di lavoro. La Questura può farci problemi?
7 aprile 2015 – La carta di soggiorno per familiari di cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’e Europea è rilasciata ai cittadini extracomunitari che hanno contratto matrimonio con un cittadino comunitario oppure che sono suoi familiari (figli fino a 21 anni, genitori, o “altri” familiari comunque a carico).
La legge di riferimento, in tali ipotesi, è il D. Lgs. 30 del 2007, che ha recepito la Direttiva n. 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'e e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) e non già il D. Lgs. 286/98, il c.d. testo unico sull’immigrazione.
Il D. Lgs. 30/2007 si applica anche ai familiari extraUE di cittadini italiani, e quindi non solo di cittadini comunitari, se più favorevoli di quelle previste nel D. Lgs. 286/98.
Questa premessa è fondamentale poiché se si applicasse il testo unico sull’immigrazione, la convivenza fra i coniugi sarebbe condizione necessaria per il rilascio del titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano. La sopravvenuta cessazione della convivenza comporterebbe infatti, la revoca o il mancato rinnovo del titolo di soggiorno.
Per il rinnovo della carta di soggiorno per familiari di cittadini UE nessun accertamento in merito alla convivenza dei coniugi deve esser fatto da parte della Questura, la quale deve soltanto verificare se si tratti di un matrimonio fittizio o di convenienza, ma non può sindacare sulle modalità di svolgimento della vita coniugale.
Il richiedente il rilascio/ rinnovo della carta di soggiorno come coniuge di cittadino italiano, deve soltanto provare la qualità di coniuge, esibendo, tra gli altri documenti, il certificato di matrimonio o di famiglia.
E’ sufficiente allegare alla domanda da presentare in Questura:
a) copia del passaporto o documento equivalente;
b) documentazione attestante il rapporto di coniugio o parentela;
c) fotografia dell’interessato.
Il coniuge di cittadino italiano o di altro Stato membro dell'e Europea, ha diritto al rinnovo della carta di soggiorno anche se non è convivente con il cittadino italiano o UE, principio ormai consolidato e ribadito pure in giurisprudenza.
Anche qualora cessasse di fatto della convivenza, dopo alcuni anni di matrimonio attestati da precedenti titoli di soggiorno per motivi familiari rilasciati al coniuge extraUe, ciò non costituirebbe circostanza idonea a far venire meno le condizioni per il rinnovo dello stesso titolo di soggiorno, in quanto il vincolo coniugale non può essere considerato fittizio.
Il rapporto di coniugio perdurante per più di cinque anni determina altresì il diritto ad acquisire il soggiorno permanente in forza dell'art. 14 d.lgs. n. 30/2007, salvo il verificarsi di condizioni di decesso, partenza del cittadino UE, divorzio o annullamento del matrimonio.
Avv. Mascia Salvatore
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