Roma, 22 giugno 2023 – Il Codice della Strada (D. Legislativo 285/1992) prevede che i conducenti muniti di patente rilasciata da altro Paese, siano quindi essi comunitari o extracomunitari, possono guidare liberamente in Italia mezzi per cui sono abilitati fino ad un massimo di un anno, al termine del quale sarà necessario richiederne la conversione.
Quindi, stando a questa regola anche i turisti potranno guidare in base al documento rilasciato dal proprio Paese, o altro Stato, per il tempo in cui si trovano in Italia, purchè:
- Il documento sia valido nello Stato che lo ha rilasciato;
- Sia conforme ad uno dei modelli previsti dalle Convenzioni di Ginevra o Vienna;
- Se non conforme, sia accompagnato di traduzione giurata o di permesso internazionale di guida;
La traduzione ufficiale in italiano del documento di guida o la patente internazionale devono inoltre essere sempre tenuti con la patente, che deve essere in corso di validità. Se la patente è scaduta la traduzione e il permesso internazionale non avranno alcun valore.
Inoltre, scaduto il periodo di un anno, se non viene richiesta la conversione (se possibile in base ai patti bilaterali tra Paese di rilascio e l’Italia) in caso di controlli la patente di guida potrà essere ritirata e consegnata alla Prefettura, che ne accerterà la possibilità di conversione.
E’ tuttavia necessario sapere che se non è convertibile, la patente straniera verrà trasmessa al Consolato del proprio Paese.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato