Roma, 17 novembre 2020 – I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità possono viaggiare, oltre che verso il proprio Paese, anche per turismo, senza autorizzazioni in tutti i Paesi Schengen: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera.
Se la destinazione è invece un Paese non Schengen, bisogna verificare se in base agli accordi con il proprio Paese d’origine occorre bisogno di un visto per visitarlo.
Attenzione: bisogna sempre portare con sé il permesso di soggiorno, indispensabile per il rientro in Italia.
Diverse le regole per chi invece è in attesa di rinnovo del permesso: il ritorno in Patria è ammesso mediante volo di andata/ritorno diretto, senza scali in Paesi Schengen. Necessario portare con sé il passaporto, la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta della richiesta di rinnovo.
Chi è in attesa del primo permesso, per ricongiungimento familiare o per lavoro a seguito dei cosiddetti flussi, dovranno portare con sé anche il visto che ha autorizzato il primo ingresso in Italia, in base al quale hanno quindi richiesto il titolo di soggiorno.
Da ultimo, coloro che hanno presentato richiesta di emersione, ai sensi dell’art. 103, D.L. 34/2020, non potranno recarsi all’estero, ma dovranno attendere di ottenere il permesso di soggiorno, perché la ricevuta della domanda non è valido documento per passare la frontiera.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato