in

Ingresso in Italia per cure mediche. Quali sono i requisiti per il visto?

altBuonasera. Un cittadino straniero non residente in Italia può venire per sottomettersi ad una terapia medica specifica?

23 settembre 2014 – Sì, sia lo straniero che l’eventuale accompagnatore possono presentare la richiesta per il rilascio del visto per cure mediche e, dopo l’ingresso in Italia, possono richiedere il corrispondente permesso di soggiorno alla Questura competente. Sia la domanda per il rilascio del visto che per il permesso di soggiorno possono essere presentate da un familiare.

Nella fattispecie, non essendo residente in Italia e non essendo iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il cittadino straniero dovrà pagare gli interi oneri relativi alle cure mediche alle quali viene sottoposto.

La domanda di visto deve essere presentata al Consolato italiano presente nel Paese di origine dell’interessato oppure alla Rappresentanza Estera delegata nel caso in cui non sia presente quella italiana sul territorio.

Alla domanda bisogna allegare:

  • Dichiarazione della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, dove lo straniero verrà ricoverato. Nella dichiarazione deve essere specificato il tipo di cura, la data di inizio e la presumibile durata del trattamento.
  • Attestazione dell’avvenuto deposito cauzionale alla struttura sanitaria prescelta. Il deposito può essere fatto in euro o in dollari americani e dovrà essere pari al 30% del costo complessivo presumibile della prestazione richiesta.
  • Documentazione che dimostra la disponibilità economica necessaria per il pagamento delle spese sanitarie, di vitto e alloggio e del rimpatrio. Nel caso in cui l’interessato non viaggi da solo, bisogna dimostrare la disponibilità economica anche per le spese di viaggio e soggiorno dell’eventuale accompagnatore.
  • Certificazione sanitaria che attesta la patologia di cui lo straniero è affetto. Se la certificazione è rilasciata all’estero, deve  essere tradotta in italiano.

Il permesso di soggiorno che viene rilasciato dopo l’ingresso in Italia, ha una durata pari alla durata del presunto trattamento ed è possibile richiedere il rinnovo finché sia necessario il soggiorno per la guarigione. Non è possibile, invece, svolgere nessun tipo di attività lavorativa con questo tipo di soggiorno così come non può essere convertito direttamente in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inoltre documento di soggiorno non consente al suo titolare di iscriversi al SSN neanche versando i contributi volontari.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Il Papa: “Basta ostilità verso i migranti, anche nella Chiesa”

Partito Democratico: “Istituire anagrafe per i migranti dispersi nel Mediterraneo”