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Circolare del 7 dicembre 2009 ulteriori chiarimentisulla regolarizzazione

Il Ministero dell’interno ha emanato un’ulteriore circolare per ribadire che reati e gli illeciti amministrativi relativi, alle violazioni previste dalla L.102/09, si estinguono esclusivamente se la procedura di emersione viene completatata in tutte le sue  fasi. La procedura, infatti, si  perfeziona e si conclude solo nel momento in cui viene sottoscritto dal datore di lavoro e il lavoratore il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, quando  viene data comunicazione dell’assunzione all’Inps e viene presentata la relativa richiesta di rilascio del permesso di soggiorno da parte del lavoratore straniero.La circolare precisa che nel caso in cui non si vuole proseguire  l’attività lavorativa, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno presentarsi necessariamnete insieme allo Sportello Unico per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, indicando i motivi che hanno causato l’interruzione del rapporto di lavoro. Contestualmente verrà sottoscritto il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Solo così i reati e  gli illeciti   amministrativi  previsti saranno estinti. Il datore di lavoro dovrà versare i contributi previdenziali e assistenziali all’Inps  per la durata effettiva del rapporto di lavoro.Tutti i lavoratori che seguono  questo iter potranno così richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.Se alla convocazione si presenta solo il datore di lavoro,  dovrà fornire indicazione sui motivi della mancata presentazione del lavoratore, e  la procedura verrà comunque conclusa, con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.Viene, inoltre, ribadito che nelle more della definizione della procedura i lavoratori stranieri non potranno essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domnanda di emersione. La circolare chiarisce però che può essere considerato valido il pagamento del contributo forfettario di 500 euro eseguito da un soggetto diverso dal datore di lavoro  a favore del lavoratore per il quale quest’ultimo abbia presentato domanda di emersione.

Avv. Mariangela Lioy Scarica Circolare

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