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Consiglio di Stato Sentenza 16 aprile 2008 Infondato appello per assenza ragioni ostative permanenza

La presenza occasionale in una casa "di appuntamento" non giustifica la revoca del permesso.

Consiglio di Stato – VI Sezione  – Sentenza n. 1737 del 16 aprile 2008

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del giudice amministrativo con la quale si accoglie il ricorso di una cittadina tunisina contro la revoca del proprio permesso di soggiorno. Avverso detta sentenza la Questura ha proposto appello riconducendo la revoca al mancato soddisfacimento di “condizioni e requisiti previsti dalla legge”, ovvero a “motivate ragioni” ostative, “attinenti alla sicurezza dello Stato e all’ordine pubblico o di carattere sanitario.
Nel caso di specie non risulta che l’Amministrazione abbia individuato con esauriente istruttoria e puntualità di motivazione ragioni ostative alla permanenza in Italia della cittadina tunisina: quest’ultima, infatti, era munita di regolare permesso di soggiorno all’epoca della rilevata presenza in una casa, definita  “di appuntamento”; tale circostanza, inoltre, oltre a non concretizzare una causa tipica di espulsione, era segnalata dall’interessata come “sporadica” e “occasionale”, nonché causata da difficoltà economiche, sulla cui temporaneità nessun accertamento risulta effettuato, con particolare riguardo alla situazione familiare della straniera, anche in relazione al conosciuto rapporto matrimoniale della medesima con un cittadino italiano.
Come sottolineato nella sentenza appellata, infatti, la posizione giuridica della originaria ricorrente era caratterizzata dalla condizione della medesima di coniugata ad un cittadino italiano e dal conseguente titolo ad ottenere, quanto meno, un permesso di soggiorno a tempo illimitato, ex art. 4, c. 7 D.L. 30.12.1989, n, 416, convertito in legge 28.2.1990, n. 39, il successivo comma 12 dell’art. 4 del medesimo D.L. n. 416/89.
Premesso quanto sopra, il Collegio non ritiene di doversi discostare dalla decisione assunta dal giudice di primo grado: tale decisione, infatti, è basata su presupposti di fatto e di diritto, che non appaiono confutabili in base alle ragioni esposte in sede di appello.

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