Corte di Giustizia UE sentenza del 17 febbraio 2009: protezione internazionale
Corte di Giustizia UE sentenza n. C- 465/07 del 17 febbraio 2009: protezione internazionale
Nel caso in specie due coniugi iracheni avevano presentato ai Paesi Bassi domanda di permesso di soggiorno temporaneo, corredate di elementi diretti a provare il rischio effettivo al quale sarebbero esposti in caso di espulsione vero il loro paese d’origine nella fattispecie l’Irak.
In seguito al rigetto delle loro domande questi cittadini stranieri avevano proposto ricorso che era stato accolto dal Giudice in considerazione della presenza nel loro paese di un conflitto armato. Secondo questo Giudice, il Ministro avrebbe dovuto rilasciare loro un permesso temporaneo.
Tuttavia, in sede di appello sono state sottoposte alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali. Le questioni sollevate vertono sull’interpretazione dell’articolo 15 della Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione della qualifica di “persona bisognosa di protezione internazionale”.
La Corte si è espressa nel senso che l’esistenza di una minaccia individuale alla vita di una persona non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che lui è interessato ad una minaccia diretta alla sua persona.
L’esistenza di una siffatta minaccia sussiste ogni qualvolta sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrando nel suo paese, per la sua sola presenza sul territorio, correrebbe un rischio effettivo di subire la detta minaccia.