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Dimissioni volontarie: ecco cosa cambia

La lettera di dimissioni volontarie va ormai presentata su appositi moduli standard introdotti dal decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008

5 marzo 2008 – Ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, è possibile recedere da un contratto di lavoro attraverso un’apposita comunicazione con l’unico obbligo di dare un giusto preavviso. Ogni rapporto di lavoro può essere interrotto non solo per volontà del datore di lavoro ma  anche per volere del lavoratore attraverso le cosiddette “dimissioni”.
Esse, non devono essere accettate dal datore di lavoro ma hanno effetto dal momento in cui egli ne ha conoscenza essendo una dichiarazione di volontà unilaterale del lavoratore, libera e irrevocabile.

Ai sensi della nuova legge del 17 ottobre 2007 n. 188, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dallo stesso, nonché dal prestatore d’opera a pena di nullità, su appositi moduli standard introdotti dal decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2007) che entrerà in vigore il 5 marzo 2008.

La nuova legge si riferisce a tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale, ai contratti di associazione in partecipazione, ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Il decreto Interministeriale adotta il “modulo informatico” per la presentazione delle dimissioni volontarie dotato di caratteristiche di non contraffazione e falsificazione rendendo, in tal modo, nulle le dimissioni presentate in altro modo.
Il legislatore, quindi, non solo dispone l’obbligatorietà del nuovo modulo per le dimissioni, ma prevede la “nullità” delle stesse in mancanza di tale documento.

Il modulo che è reperibile sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (www.lavoro.gov.it), ha una validità di 15 giorni dalla data di emissione. Il lavoratore che ha intenzione di dimettersi dovrà, quindi, richiederlo nel momento in cui vuole lasciare il lavoro e inoltrarlo al datore di lavoro prima della scadenza dei 15 giorni.

Ogni modulo riporta un particolare codice di identificazione, la data di emissione ed appositi spazi che il lavoratore interessato dovrà compilare indicando le sue generalità e quelle del datore di lavoro e la tipologia del contratto.
L’obiettivo di questa nuova legge è quella di contrastare le c.d. “dimissioni firmate in bianco” (senza data), quelle fatte sottoscrivere al dipendente nel momento stesso dell’assunzione da utilizzare a piacimento dal datore di lavoro.    
Si trattava di una pratica scorretta che penalizzava soprattutto i più deboli: le donne, i giovani al primo impiego, i lavoratori anziani.

A cura di Teresa Olivadese www.stranieriinitalia.it

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