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Emersione: attesa occupazione anche se il datore non si presenta all’appuntamento

Illegittima l’archiviazione del procedimento di emersione in caso di mancata presentazione del datore di lavoro

21 dicembre 2010- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sentenza n. 7528 depositata in data 13 dicembre 2010, ha accolto il ricorso avverso l’archiviazione della domanda di emersione ex D.L. n. 78/2009 da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione U.T.G. di Lecco, motivata sulla base della mancata presenza delle parti del rapporto di lavoro alla convocazione in Prefettura per perfezionare la procedura.

Nel caso di specie a non presentarsi era stato il datore di lavoro.
Il T.A.R. ha affermato che quando tutti gli elementi previsti dal D.L. n. 78/2009 sono presenti, “la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il rapporto di lavoro”.
L’archiviazione, secondo il giudice amministrativo, è da intendersi come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. Il disinteresse del datore di lavoro, non può pregiudicare il lavoratore extracomunitario, al quale potrà essere concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22,comma 11, T.U.Imm.
Il giudice ha disposto, pertanto, l’annullamento del provvedimento di archiviazione, affinché l’amministrazione approfondisca a livello istruttorio il reale andamento del rapporto di lavoro.

 

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