Roma 28 dicembre 2009- Il Ministero dell’Interno, facendo seguito alla circolare dell’Inps del 9 dicembre 2009, ha fornito ulteriori indicazioni relative ad alcune problematiche connesse alla presentazione delle domande di emersione.I chiarimenti riguardano tutti quei casi in cui il datore di lavoro non può sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.Nel caso in cui il datore non può sottoscrivere il contratto per motivi di salute potrà con una semplice delega far firmare il contratto, a una persona di famiglia, intendendo per persona di famiglia il coniuge, i figli, o i parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, secondo quanto stabilito dall’Art 4 del D.P.R. 445/2000.Se invece a firmare il contratto dovesse provvedere una persona senza legami familiari, la persona che si presenta per firmare deve essere in possesso di una delega notarile, o anche di una delega o di un mandato o procura con firma autentica eseguita da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.La circolare conclude specificando che nel caso in cui sia necessario procedere al cumulo dei redditi per poter regolarizzare una colf, si indente per nucleo familiare non solo quello in cui i familiari hanno la medesima residenza , ma anche la cosiddetta “famiglia anagrafica” , ossia tutte le persone legate da vicolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che coabitano ed hanno dimora abituale nello stesso Comune.
Avv. Mariangela Lioy Scarica Circolare
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