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TAR Campania Sentenza 30 aprile 2008 Precedente condanna penale causa ostativa rinnovo del permesso

E’ legittimo il diniego di permesso di soggiorno fondato sull’esistenza di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

TAR Campania, Napoli, Sezione VI, Sentenza n. 3063 del 30 aprile 2008
Il ricorrente nelle censure svolte deduce l’irrilevanza del decreto, sul rilievo che quest’ultimo non potrebbe essere equiparato alla sentenza penale di condanna, tenuto conto dell’inapplicabilità allo stesso degli effetti penali e dell’inefficacia di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi, ed inoltre che, nel caso di specie (trattandosi di fatti non rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 380 C.P.), troverebbe applicazione il principio di irretroattività della legge penale, versandosi in una fattispecie di condanna riportata prima della modifica dell’art. 26 del D.Lgs. 286/1998 ad opera della legge 189/2002, che ha aggiunto, al menzionato articolo, il comma 7-bis, secondo il quale: “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto d’autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del premesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Ritiene in proposito il Collegio che, le condotte integratici delle fattispecie criminose indicate nell’art. 26 comma 7 bis rilevano come oggettivi indici di pericolosità sociale e quindi come meri fatti storici, indipendentemente dalla natura del provvedimento e dall’entità della pena; a dimostrazione di tale assunto sta la chiara disposizione non è già la "sentenza" di condanna a provocare il suddetto effetto ostativo, bensì "la condanna con provvedimento irrevocabile", nel cui ambito rientra senza dubbio "il decreto penale di condanna" divenuto irrevocabile.
La preclusione non rappresenta quindi una sanzione accessoria alla condanna né una conseguenza dell’attribuzione di natura di giudicato al provvedimento, bensì una preclusione di natura amministrativa che la legge fa derivare dall’aver riportato una condanna per determinati reati, che in definitiva incide sulla determinazione dei requisiti soggettivi per poter conseguire un provvedimento favorevole (il rinnovo del permesso di soggiorno) quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno di riprovevolezza (e quindi non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto dallo straniero.

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