La mancanza di un rapporto lavorativo comporta il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della Legge n. 189/2002
Tar della Campania sentenza del 30 aprile 2008 rigetto istanza di emersione da lavoro irregolare
Tar per la campania – Napoli sezione VI sentenza n. 3075 del 30 aprile 2008 rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli ha respinto il ricorso presentato da un cittadino marocchino contro il provvedimento emesso dal Prefetto di Napoli avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare.
Il Tribunale osserva che dall’esito degli accertamenti svolti dall’amministrazione a seguito dell’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente, è emerso la insussistenza del rapporto lavorativo tra il presunto datore di lavoro e l’istante, nonché la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese nell’istanza di emersione.
Infatti, il presunto datore di lavoro, assunto a sommarie informazioni dal Commissariato della Polizia di Stato, ebbe a dichiarare : “Premetto che cinque anni addietro regolarizzai tre cittadini cinesi dei quali non ricordo i loro nomi né altri dati degli stessi . . .Preciso che da cinque anni non ho fatto nessuna richiesta per regolarizzare o riassumere nessuno straniero di nessuna nazionalità”. Tali dichiarazioni sono in palese ed irriducibile contrasto con le allegazioni difensive, se non altro per la circostanza assorbente che il ricorrente è di nazionalità marocchina.
Alla luce di quanto detto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio.
REPUBBLICA ITALIANA N. 3075 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2008
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI N. 452 Reg.Ric. Anno 2008
ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 452 del 2008, proposto da
CHAOUB ABDELLAH
nato in Marocco il 01.01.1958, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Chirico, elettivamente domiciliato in Napoli presso la segreteria del T.A.R. Campania, sede di Napoli
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio
MINISTERO DELL’INTERNO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11
per l’annullamento
del Decreto Prot. 62955 Area V Imm. Del 09.08.2007 emesso dal Prefetto di Napoli e notificato al ricorrente in dta 25.10.2007, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. Tufano Antonio nell’interesse del ricorrente.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la memoria di costituzione del Ministero dell’Interno con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
UDITO alla Camera di Consiglio del 02 aprile 2008 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 21.12.2007 e depositato il successivo 21.01.2008, il ricorrente ha impugnato l’atto di cui in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 8 d.l. n.195/2002 e art.33, comma 7 Legge n.189/2002, in relazione agli artt. 27 e 3 della Costituzione.
Il Ministero dell’Interno provvedeva a costituirsi, resistendo al ricorso del quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità per tardività , oltre che il rigetto nel merito.
Non si costituiva l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.
All’udienza camerale del 2 aprile 2008, la causa, sentite le parti, passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso – peraltro inammissibile come eccepito dalla difesa dell’amministrazione – è manifestamente infondato, pertanto la controversia può essere decisa con sentenza in forma semplificata piuttosto che con l’ordinanza resa in sede cautelare.
La difesa del ricorrente denuncia la illegittimità dell’azione amministrativa sotto diversi profili, evidenziando in particolare deficienze istruttorie e motivazionali.
Il Tribunale osserva, in contrario, che l’atto gravato è immune da vizi di legittimità e non merita di essere caducato. Invero, all’esito degli accertamenti svolti dall’amministrazione a seguito dell’istanza di emersione del lavoro irregolare, presentata a nome di Tufano Antonio in favore del ricorrente, è emerso la insussistenza del rapporto di lavore tra il predetto Tufano e l’istante, nonché la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese nell’istanza di emersione.
Infatti, Tufano Antonio, assunto a sommarie informazioni dal Commissariato della Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano in data 28 aprile 2007, ebbe a dichiarare : “Premetto che cinque anni addietro regolarizzai tre cittadini cinesi dei quali non ricordo i loro nomi né altri dati degli stessi . . .Preciso che da cinque anni non ho fatto nessuna richiesta per regolarizzare o riassumere nessuno straniero di nessuna nazionalità”. Tali dichiarazioni sono in palese ed irriducibile contrasto con le allegazioni difensive, se non altro per la circostanza assorbente che il ricorrente è di nazionalità marocchina. Né varrebbero a sminuire l’autenticità e la genuinità di tali dichiarazioni, eventuali successive integrazioni o modificazioni rese più di recente dal Tufano – e delle quali è stata chiesta l’acquisizione al giudizio mediante attività istruttorai suppletiva – eventualmente sollecitate nella prospettiva della difesa attorea.
Ne consegue il rigetto del gravame.
Ogni altro motivo va considerato assorbito (art.26, comma IV, Legge 1034/71).
Ne consegue il rigetto del gravame.
Le spese seguono la soccomnebza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 4520 del 2008, proposto da Chaoub Abdellah, meglio in epigrafe specificato, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00# (euro millecinquecento/00), oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2008
Dott. Filippo Giamportone Presidente
Dott.ssa Ida Raiola Giudice est.
Dott. Sergio Zeuli Giudice
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