legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno in caso di condanna ai sensi dell’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998 e succ. mod. e integr.,
TAR del Trentino Alto Adige del 23 maggio 2008 legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
TAR del Trentino Alto Adige sede di Trento sentenza n. 112 del 23 maggio 2008 legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
Il TAR del Trentino Alto Adige ha rigettato il ricorso avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno presentato da un cittadino straniero. Il Questore della Provincia di Trento disponeva con decreto, anche, l’allontanamento dell’istante dal territorio nazionale entro il 13 maggio 2008.
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno era stato adottato in applicazione dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, nel rilievo che l’interessato era stato condannato dal Tribunale di Trento con sentenza, divenuta irrevocabile in data 24.5.2007, per il delitto di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, cioè per spaccio di sostanze stupefacenti.
Ebbene, l’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998 stabilisce che "non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati inerenti gli stupefacenti". Considerato che tale condanna costituisce motivo di per sé ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, il TAR respinge il ricorso.